Nel 2022 le denunce di infortunio sul lavoro sono aumentate di circa il 26% rispetto all’anno precedente, mentre il numero dei morti è diminuito di circa l’11%. E resta altro il numero di infortuni sul lavoro che avvengono su strada. Gli incidenti stradali sono infatti la causa di circa il 45% dei morti sul lavoro.
Premessa
INAIL non ha ancora pubblicato i dati ufficiali relativi al 2022, con la canonica Relazione Annuale che, ogni anno, viene pubblicata generalmente entro il mese di luglio con il riepilogo di tutti i dati ufficiali relativi all’anno precedente. Restando quindi in attesa di tali dati, vi illustro quanto invece disponibile a livello di denunce di infortunio (per il 2022), mentre per i dati ufficiali faccio riferimento agli anni 2021 e precedenti.
Per i curiosi: a questo link potete recuperare tutte le Relazioni Annuali INAIL.
I dati sulle denunce di infortunio relative al 2022
Secondo i dati diffusi da INAIL, relativi al 2022, le denunce di infortunio sul lavoro sono aumentate di circa il 26% rispetto all’anno precedente, mentre il numero dei morti (sempre sulla base delle denunce) è diminuito dell’11% circa.

Faccio subito queste considerazioni, utili a chi legge per comprendere bene di cosa parliamo:
1 – Quando si parla di denunce di infortunio, non si fa riferimento ai numeri che vengono poi accertati in modo definitivo da INAIL. I dati sugli infortuni accertati (con e senza esito mortale) sono ovviamente inferiori alle denunce presentate, e vengono diramati in genere intorno a metà anno.
2 – Ciò nonostante, i numeri delle denunce restano preoccupanti, anche con riferimento al numero dei morti. È vero che questi nel 2022 sembrano essere in diminuzione, ma va considerato che nel 2021 era ancora forte l’effetto della pandemia.
3 – In generale, ricordiamoci sempre che i dati di INAIL non coprono tutto il mondo del lavoro (sono ad esempio esclusi gli autonomi, le forze dell’ordine, ecc.), per cui sono sottostimati rispetto ai valori reali. Ad avere una idea più precisa del fenomeno, può venire in aiuto l’Osservatorio nazionale di Bologna dei morti sul lavoro, di Carlo Soricelli.
I dati degli infortuni accertati relativi al 2021
Gli ultimi dati diffusi da INAIL relativi agli infortuni accertati sul lavoro (riferiti al 2021) mostrano una diminuzione del numero degli infortuni, rispetto all’anno precedente, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19.
In ogni caso, e si tratta di un dato che trova conferma anno dopo anno, la prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali, siano essi avvenuti durante il lavoro stesso o nella fase di itinere (cioè durante gli spostamenti fatti per andare da casa al lavoro e viceversa). Tralasciando i dati del 2020, è importante sottolineare che, mentre la totalità degli infortuni con mezzo di trasporto si attesta costantemente intorno al 15% del numero complessivo degli infortuni avvenuti, questa quota sfiora il 45% se parliamo di infortuni mortali con mezzo di trasporto. Questo, a testimonianza della particolare pericolosità della strada come luogo di lavoro (elemento riscontrabile anche attraverso un confronto, ad esempio, tra gli indici di frequenza degli infortuni mortali del comparto trasporti e del comparto industria).
Nel novembre 2022, peraltro, è stato sottoscritto un Protocollo tra Polizia di Stato e Inail, che mira proprio alla prevenzione degli infortuni stradali.
Riporto di seguito i grafici che ho elaborato nel tempo a partire dai dati INAIL (fonti dei dati: appendici statistiche della “Relazione Annuale del Presidente” degli ultimi anni).
Cosa sono gli infortuni in itinere?
È un tema che è utile precisare. È considerato infortunio in itinere l’incidente verificatosi durante il “normale” percorso:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
L’infortunio non è però indennizzato dall’Inail, se vi sono interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute:
- a cause di forza maggiore;
- ad esigenze essenziali ed improrogabili;
- all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché sia necessitato.
Non sono indennizzati gli infortuni in itinere causati:
- direttamente dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci;
- dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.
Non sono indennizzati nemmeno i casi in cui il conducente è sprovvisto della patente di guida.
Se ad essere coinvolto in un incidente è il lavoratore che professionalmente opera percorrendo tratti stradali, come l’autotrasportatore, l’infortunio non è considerato in itinere, ma infortunio sul lavoro.
Rimando al sito laleggepertutti.it per ulteriori chiarimenti sulla questione.
La guida dei veicoli per lavoro sotto l’effetto di alcool o droghe
La normativa italiana prevede specifiche disposizioni per chi guida veicoli su strada per lavoro in relazione all’assunzione di alcol e droghe. In particolare, per alcune categorie di lavoratori, come autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, è previsto il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche durante il lavoro, comprese le pause e prima dell’inizio del turno.
I lavoratori sono inoltre obbligati a sottoporsi a controlli antidroga e alcolici, che possono essere effettuati con cadenza annuale o su richiesta del datore di lavoro in caso di sospetto abuso di alcolici e/o assunzione di stupefacenti. E, in caso di incidente, la polizia stradale deve procedere sempre agli accertamenti preliminari per verificare la presenza di alcol o droghe.
Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro, è importante garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire situazioni di rischio legate all’assunzione di alcol e droghe sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol e droghe da parte dei lavoratori e, in caso di inadempimento, può essere ritenuto responsabile sia penalmente che civilmente.
Considerazioni
Ritengo importante osservare che, come riporta l’ETSC, da diversi studi emerge che le vittime degli incidenti su strada per motivi di lavoro ammontano a circa il 40% del totale dei morti su strada. Applicando questa proporzione al caso italiano, a partire dai dati ACI-ISTAT sugli incidenti stradali, si perviene ad una stima di circa 1.100 – 1.200 morti su strada in occasione di lavoro, di molto superiore ai dati registrati da INAIL a conferma che questi danno una stima solo parziale del fenomeno.
In questo contesto, l’attenzione che i datori di lavoro ed i responsabili della sicurezza dei lavoratori (RSPP ed HSE Manager) devono rivolgere alla questione degli spostamenti su strada dei propri dipendenti deve necessariamente diventare prioritaria, con azioni che vadano al di là di quanto previsto dalla sola normativa relativa alla sicurezza sul lavoro. Devono cioè intervenire con valutazioni specifiche del rischio stradale, anche implementando, ad esempio, veri e propri sistemi di gestione conformi ai requisiti dello standard ISO 39001.
Tecniche, procedure, dispositivi e metodologie efficaci per ridurre il “rischio stradale” sono ormai risorse ben note ed ampiamente utilizzate. È importante, per le aziende che ancora stanno sottovalutando questo problema, iniziare a darsi da fare seriamente!