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Dati INAIL sugli infortuni sul lavoro. Prima causa di morte: gli incidenti stradali!

I dati accertati del 2022. Gli infortuni “in occasione di lavoro” e quelli “in itinere”. L’analisi della serie storica. La prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali: lavoriamo insieme per ridurre il “rischio stradale” sul lavoro!


Infortuni sul lavoro: i dati accertati del 2022 (fonte: INAIL)

INAIL ha accertato, con riferimento all’anno 2022, 429.004 infortuni sul lavoro, di cui 606 mortali.

Vista la confusione che si fa spesso quando si diramano i numeri sugli incidenti sul lavoro, chiarisco subito una cosa, utile a chi legge per comprendere bene di cosa parliamo. I dati riportati sono quelli accertati da INAIL, e riportati ogni anno nella Relazione Annuale. Generalmente questi dati sono preceduti di qualche mese da quelli relativi alle denunce di infortunio, che possono dare un’idea dell’andamento del fenomeno, ma che non vanno utilizzati per le analisi (ed è bene che anche i giornalisti sappiano bene cosa riportano nei loro articoli, e lo mettano bene in evidenza). I valori relativi agli infortuni accertati (quelli della Relazione Annuale) sono ovviamente inferiori a quelli relativi alle denunce presentate; quindi, fate bene attenzione ai dati che leggete, analizzate e diffondete.

Ad esempio, nel 2022, le denunce di infortunio mortale sono 1.208, ma gli infortuni mortali poi realmente accertati sono solo 606. E lo scrive la stessa INAIL, in due punti specifici della stessa pagina della relazione (cfr. pag. 3 della relazione che allego, e che trovate anche qui Relazione annuale 2022 – INAIL). Quindi il problema è che circa la metà delle denunce di infortunio mortale non sono poi accertate, ed è un dato che lascia pensare. È anche vero che alcune istruttorie possono essere ancora in corso, ragione per cui i numeri sugli accertati impiegano alcuni anni per “consolidarsi”, ma parliamo di poche decine. La differenza con le denunce resta significativa. Come detto, a mio parere ha più senso ragionare sui numeri degli infortuni accertati. E non certo perché io voglia sminuire il fenomeno, ci mancherebbe. A mio modo di vedere, gli infortuni sul lavoro dovrebbero essere pari a ZERO.

In ogni caso, se volete avventurarvi in questo mondo, vi rimando a questo link, con tutte le Relazioni Annuali INAIL.

Ora invece vado nello specifico e riporto i numeri suddivisi in base all’uso o meno dei mezzi di trasporto ed alla circostanza in cui è avvenuto infortunio (in occasione di lavoro o in itinere).

Infortuni “Senza Mezzo di Trasporto

  • In Occasione di Lavoro: Gli infortuni totali sono stati 364.624, con 241 infortuni mortali.
  • In Itinere: Gli infortuni totali sono stati 12.361, con 9 infortuni mortali.

Infortuni “Con Mezzo di Trasporto”

  • In Occasione di Lavoro: Gli infortuni totali sono stati 13.128, di cui 189 sono stati mortali.
  • In Itinere: Gli infortuni totali hanno raggiunto la cifra di 38.891, con 167 infortuni mortali.

Per chi avesse le idee confuse, provo a chiarire cosa significano le varie espressioni.

Gli infortuni “in occasione di lavoro”

Quando parliamo di infortuni sul lavoro pensiamo spesso a situazioni analoghe ad un incidente in fabbrica o ad una caduta da un ponteggio. Situazioni cioè che avvengono, tipicamente, non in movimento, ma in un luogo ben definito (quindi senza mezzo di trasporto), e durante l’orario lavorativo (si dice più precisamente in occasione di lavoro).

In realtà gli infortuni in occasione di lavoro possono avvenire anche con mezzo di trasporto, come ad esempio nei casi seguenti.

  • Incidenti con Veicoli Commerciali: Coinvolgono camion, furgoni o altri veicoli utilizzati per trasportare merci o persone.
  • Incidenti con Mezzi Pubblici: Includono autobus, tram e altri mezzi di trasporto pubblico.
  • Incidenti con Veicoli di Emergenza: Coinvolgono ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco o della polizia in servizio.
  • Incidenti con Veicoli Aziendali: Coinvolgono auto o altri veicoli di proprietà dell’azienda, utilizzati dai dipendenti per ragioni lavorative.
  • Incidenti con Motocicli e Scooter: Coinvolgono veicoli utilizzati per consegne rapide o servizi di messaggeria.
  • Incidenti con Veicoli Agricoli: Coinvolgono trattori e altri veicoli utilizzati in attività agricole, ma che si spostano anche su strade pubbliche.
  • Incidenti durante il Trasporto di Materiali Pericolosi: Coinvolgono veicoli che trasportano sostanze chimiche, gas o altri materiali pericolosi.
  • Incidenti con Veicoli Speciali: Coinvolgono gru mobili, veicoli per il traino, ecc., utilizzati in specifiche attività lavorative.

Abbiamo poi gli infortuni in itinere.

Gli infortuni “in itinere”

È considerato infortunio in itinere l’incidente verificatosi durante il “normale” percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore è titolare di più rapporti lavorativi;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Tipicamente un infortunio in itinere avviene con mezzo di trasporto (es. per un incidente avvenuto durante uno spostamento in auto, in scooter o in bici), ma esiste anche il caso, più raro, di un infortunio in itinere avvenuto senza mezzo di trasporto (es. una caduta per inciampo marciapiede durante uno spostamento a piedi).

Aggiungo, per gli interessati, due parole sul tema degli indennizzi relativi agli infortuni in itinere.

Perché l’infortunio sia ammesso ad indennizzo è necessario che durante lo spostamento non ci siano state interruzioni o deviazioni del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate (l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti). L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché sia necessitato. In altre parole, se l’uso dell’auto non è ritenuto necessario, l’indennizzo non è dovuto. Non sono indennizzati gli infortuni in itinere se sono causati direttamente dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. E non sono indennizzati neanche nei casi in cui il conducente sia sprovvisto della patente di guida. Se ad essere coinvolto in un incidente è il lavoratore che professionalmente opera percorrendo tratti stradali, come l’autotrasportatore, l’infortunio non è considerato in itinere, ma infortunio sul lavoro. Rimando al sito laleggepertutti.it per ulteriori chiarimenti sulla questione.

L’analisi della serie storica

Ora che dovrebbe essere chiaro il significato delle varie espressioni, vi mostro quale analisi faccio anno dopo anno, e riporto di seguito i grafici che ho elaborato raccogliendo i dati diffusi nelle varie Relazioni Annuali.

Ho voluto, in particolare, analizzare la ripartizione percentuale tra le varie combinazioni a livello di “Modalità di accadimento” (“in itinere”, o “in occasione di lavoro”) ed a livello di uso o meno del mezzo di trasporto.

E la conclusione dell’analisi è la seguente.

La prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali!

La prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali, siano questi avvenuti in occasione di lavoro (cioè durante il lavoro stesso) o in itinere (cioè durante gli spostamenti fatti per andare da casa al lavoro e viceversa).

Analizzando la serie storica, e tralasciando i dati del 2020 e del 2021 (poco significativi per questa analisi, visto che gli spostamenti erano stati in parte limitati a causa della pandemia da Covid-19), faccio notare che:

  • considerando il totale degli infortuni sul lavoro (morti e feriti), abbiamo che il 15% avviene con mezzo di trasporto;
  • considerando invece solo il numero dei morti sul lavoro, la quota relativa all’uso del mezzo di trasporto si colloca tra il 50 ed il 60%.

Questo confronto dimostra come sia particolarmente pericoloso l’ambiente stradale quando è anche luogo di lavoro. E parlo di infortuni avvenuti sia in itinere che in occasione di lavoro. Metto in evidenza che, peraltro, i dati di INAIL non “coprono” tutto il mondo del lavoro (sono ad esempio esclusi gli autonomi, le Forze dell’Ordine, ecc.), per cui sono sottostimati rispetto ai valori reali.

Volendo estendere questa analisi a livello europeo, per avere una panoramica più estesa, non è impresa facile. Per chi volesse provarci, consiglio comunque di partire da questo link, e fare bene attenzione al fatto che, come riporta sempre INAIL, “nel calcolo dei tassi standardizzati riferiti agli Stati membri vengono esclusi anche gli incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto (settore “I” per i dati fino al 2007, settore “H” per quelli dal 2008), allo scopo di fornire tassi di incidenza comparabili, in quanto in alcuni Stati membri essi non vengono registrati come infortuni sul lavoro. Per completezza di informazione nelle tavole vengono riportati anche i tassi che includono gli incidenti stradali e a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto”.

Lavoriamo insieme per ridurre il “rischio stradale” sul lavoro!

Ricordo che, per legge, ogni Datore di Lavoro deve garantire che la sicurezza e la salute dei propri lavoratori debbano essere garantite per tutte le attività e mansioni da essi svolte. E deve provvedere, a tale scopo, alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dall’art. 28 del D.lgs. 81/08. Com’è noto, all’interno del D.lgs. 81/08 non è però presente alcun riferimento esplicito al “rischio stradale”. E, visti i numeri, sarebbe auspicabile una iniziativa da parte del Parlamento o dei Ministeri competenti (Lavoro, Salute e Trasporti), se hanno a cuore la questione, per irrobustire il Testo Unico inserendo una sezione specifica sul tema.

In ogni caso, l’attenzione che i datori di lavoro ed i responsabili della sicurezza dei lavoratori (RSPP ed HSE Manager) devono rivolgere alla questione degli spostamenti su strada del personale deve necessariamente diventare prioritaria, intervenendo con valutazioni specifiche del rischio stradale (ed anche implementando, ad esempio, veri e propri sistemi di gestione conformi ai requisiti dello standard ISO 39001).

Tecniche, procedure, dispositivi e metodologie efficaci per ridurre il “rischio stradale” sono ormai risorse ben note ed ampiamente utilizzate. È importante, per le aziende che ancora stanno sottovalutando questo problema, iniziare a darsi da fare seriamente!

Sentiamoci pure, sono a disposizione!