Vai al contenuto

Fissaggio del carico nei trasporti: normative e responsabilità.

Fissaggio del carico: leggi e norme applicabili. Vettore, committente, caricatore, proprietario: definizioni e responsabilità. Chi si occupa del fissaggio del carico: il caricatore o il vettore? Gli elementi chiave per la riduzione del rischio. Caduta e rimozione del carico in carreggiata autostradale.


Premessa

Le immagini sopra riportate si riferiscono a due recenti incidenti stradali molto gravi.

Non mi soffermo qui sullo stato che avevano i conducenti o i mezzi al momento dell’incidente; voglio invece richiamare l’importanza delle procedure di sicurezza nel fissaggio e nel trasporto dei carichi.

Fissaggio del carico: leggi e norme applicabili.

In caso di incidenti gravi o mortali causati dalla perdita di carico, diversi soggetti (oltre al conducente del veicolo di trasporto) possono essere ritenuti responsabili. Vi illustro la cornice normativa, ricordando che quanto segue è soggetto a periodici aggiornamenti, e vanno quindi sempre consultate le versioni correnti.

  1. Il Codice della Strada (Decreto n. 285 del 30/04/1992), agli artt. 61, 62, 164, 167, 168, 169 stabilisce le regole (e le sanzioni in caso di violazione) su sagoma e massa limite, sistemazione del carico sui veicoli e trasporto dei materiali pericolosi.
  2. Il Decreto di Riforma dell’Autotrasporto (D.Lgs. n. 286 del 21/11/2005), all’ art. 7 comma 7, stabilisce che il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi degli articoli 164 e 167 dello stesso Codice. Ma parla anche di altro (lo vediamo tra poco).
  3. La Direttiva 2014/47/UE stabilisce requisiti per il fissaggio del carico secondo la norma EN 12195-1 e si focalizza sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali​​​​​​.
  4. Il Decreto del MIT del 19/05/2017 ha recepito la Direttiva 2014/47/UE nel contesto normativo italiano (anche questa norma ha subito modifiche rispetto alla prima formulazione).
  5. La nota ministeriale del 29/10/2019 prot. n. 300/A/9133/19/108/5/1 è stata infine emessa per garantire che il carico trasportato sui veicoli commerciali sia sistemato in modo sicuro e conforme alle normative vigenti, al fine di prevenire incidenti o danni durante il trasporto.

La Direttiva 2014/47/UE affronta in modo specifico il tema della sicurezza nel caricamento delle merci solamente nell’articolo 13, in quanto rappresenta un provvedimento molto più vasto riguardante i controlli tecnici stradali effettuati dagli enti di certificazione. L’aspetto fondamentale della direttiva si trova nell’Allegato III, che stabilisce i criteri per la corretta fissazione del carico e per il controllo di tale fissazione. Questo allegato impone che nel contesto delle attività di fissazione e di controllo del carico, è ora essenziale seguire obbligatoriamente le normative tecniche specificate di seguito (quando queste sono applicabili al tipo di carico in questione):

  • EN 12195-1: Calcolo delle forze di ancoraggio
  • EN 12640: Punti di ancoraggio
  • EN 12642: Resistenza della struttura del veicolo
  • EN 12195-2: Cinghie di tessuto di fibra chimica
  • EN 12195-3: Catene di ancoraggio
  • EN 12195-4: Funi di ancoraggio di acciaio
  • ISO 1161, ISO 1496: Specifiche per i contenitori
  • ISO EN 283: Casse mobili
  • EN 12641: Teloni impermeabili
  • EUMOS 40511: Pali montanti
  • EUMOS 40509: Imballaggio per il trasporto
  • UNI EN 1492-1:2009 Brache di tessuto – Sicurezza – Parte 1: Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale
  • UNI EN 1492-2:2009 Brache di tessuto – Sicurezza – Parte 2: Brache ad anello continuo di tessuto di fibra chimica, per uso generale

Vettore, committente, caricatore, proprietario: definizioni e responsabilità.

Torniamo al decreto legislativo 286 del 2005, che regolamenta l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Il Decreto definisce (art. 2):

  • b) vettore (quello che spesso banalizziamo con i termini “conducente” o trasportatore), l’impresa di autotrasporto […] che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • c) committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
  • d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;
  • e) proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

quattro soggetti sopra definiti sono chiamati a rispondere, ciascuno per le proprie competenze, distinguendo la sanzione anche in base all’esito della contestazione, cioè a seconda che si tratti di una semplice violazione o anche di un sinistro (Art. 7. Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) causato dalla perdita del carico.

Il concetto si evince anche dall’articolo 7 del D.Lgs. 286/2005, comma 3, il quale dispone che: In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il committente, vettore, il nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del Codice della Strada, qualora le modalità di incompatibili della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino circolazione con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del Codice della Strada. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

Chi si occupa del fissaggio del carico: il caricatore o il vettore?

Sempre secondo il D.Lgs. 286/2005, il caricatore è responsabile per la corretta sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse. Questo include, come detto, la responsabilità in caso di violazione delle norme sulla massa limite e sulla corretta sistemazione del carico, come stabilito dagli articoli 61, 62, 164 e 167 del Codice della Strada. Il caricatore, per capirci, è tipicamente l’azienda che ha prodotto e che spedisce la merce, e nel cui piazzale interno avvengono le operazioni di carico sul mezzo del vettore.

Il vettore, d’altra parte, deve verificare che il carico sia stato sistemato correttamente dal caricatore e provvedere al suo fissaggio. Il vettore, nella persona del conducente del veicolo di trasporto, deve assicurarsi che il veicolo e il carico non presentino difetti, perdite o fessure. In caso di trasporto di merci pericolose (trasporto in ADR), il caricatore deve anche consegnare la merce con imballaggi non danneggiati e rispettare le condizioni relative al carico.

Nel processo di carico e fissaggio dei materiali da spedire, i caricatori si trovano spesso di fronte a criticità non indifferenti, soprattutto quando devono interagire con i trasportatori. Una delle principali criticità, ad esempio, è che il trasportatore arriva con il proprio mezzo e le proprie attrezzature (cinghie, catene, ecc., più o meno adeguati e manutenuti), limitando di fatto la possibilità per il caricatore di effettuare calcoli e verifiche in situ conformi alle norme tecniche vigenti. Questa situazione impone al caricatore (ma anche al proprietario) la necessità di anticipare le problematiche attraverso un’approfondita analisi dei carichi più frequentemente gestiti dall’azienda.

Una soluzione pragmatica a questo ostacolo consiste nella predisposizione di schede di riferimento per i carichi più comuni, che dettaglino le modalità ottimali di sistemazione e fissaggio del materiale. Queste schede possono servire da guida rapida per gli addetti al carico (per quanto, come detto, il fissaggio attiene poi al conducente dell’azienda “vettore”), facilitando il processo di preparazione e assicurando un livello di sicurezza conforme agli standard richiesti.

Un altro aspetto fondamentale è la formazione degli addetti al carico. Anche se la responsabilità diretta del fissaggio ricade sul vettore, è importante che il personale del caricatore possieda una solida comprensione delle migliori pratiche in materia. Parlo quindi della conoscenza di tecniche ed attrezzature di fissaggio, e della capacità di valutare l’adeguatezza del mezzo di trasporto per il carico specifico che deve accogliere. La formazione dovrebbe coprire non solo gli aspetti pratici ma anche quelli normativi, assicurando che tutti gli operatori siano consapevoli delle loro responsabilità e delle possibili conseguenze in caso di non conformità.

In questi mesi, sto lavorando con una importante azienda multinazionale alle prese con questo tipo di analisi, proprio allo scopo di individuare i potenziali punti deboli del processo e pervenire ad una prassi che possa essere adottata per migliorarlo. Invito anzi con l’occasione chi si trova in situazioni analoghe (es. RSPP o responsabili spedizioni di aziende con carichi “critici”) a contattarmi per reciproci e utili confronti.

Gli elementi chiave per la riduzione del rischio.

In ogni caso, per prevenire situazioni di rischio, le aziende coinvolte nel carico e nel trasporto di attrezzature e materiali devono tenere ben presente i seguenti elementi (oltre all’ovvio rispetto di tutte le misure di legge):

  • Sistemazione stabile del carico. È essenziale garantire che il carico sia posizionato in modo da evitare movimenti o spostamenti durante il trasporto. Una sistemazione impropria potrebbe non solo mettere a rischio la sicurezza del carico, ma anche quella degli altri utenti della strada.
  • Scelta, manutenzione e verifica di dispositivi di fissaggio adeguati: l’impiego di cinghie, catene, funi o altri dispositivi di fissaggio è fondamentale per assicurare che il carico resti ancorato saldamente al veicolo. È importante scegliere dispositivi di fissaggio appropriati per il tipo di carico trasportato, tenendo in considerazione fattori come peso, dimensioni e natura del materiale. Inoltre, è fondamentale provvedere periodicamente a manutenzioni e verifiche dell’integrità degli stessi dispositivi, sostituendoli quando mostrano segni di usura o danni (compresa la leggibilità di etichette e targhette!).
  • Formazione e addestramento degli operatori: va garantita la formazione continua e l’addestramento sulle migliori pratiche di sicurezza, sia per il personale del “caricatore” che per quello del “vettore”. E occorre fare in modo di farli lavorare bene insieme (aspetto non banale, anche perché spesso si tratta di persone che non si conoscono, e molte volte parlano anche lingue diverse), visto che la fase di posizionamento e fissaggio del carico è estremamente importante.
  • Politiche e cultura di sicurezza: è necessario stabilire politiche aziendali chiare sulla sicurezza, con linee guida, procedure e istruzioni dettagliate. Ed occorre, come in tutte le situazioni analoghe, promuovere attivamente una cultura della sicurezza all’interno dell’azienda, incentivando i dipendenti anche a segnalare eventuali problemi.

Aggiungo che le misure di riduzione del rischio in questione possono essere inquadrate anche come “fattori intermedi di sicurezza” nell’ambito dello standard ISO 39001 per le aziende che adottano tale approccio o hanno un sistema di gestione conforme a questo standard.

Caduta e rimozione del carico in carreggiata autostradale

Aggiungo infine una considerazione riferita agli enti proprietari e gestori di strade e autostrade. Occorre tener presente che la rimozione tempestiva del carico in caso di caduta accidentale in carreggiata è un’azione prioritaria per prevenire gravi incidenti. Questo, specialmente in autostrada, dove il traffico intenso e le alte velocità aumentano esponenzialmente i rischi.

I gestori delle concessionarie autostradali devono pertanto essere equipaggiati con protocolli di intervento rapido e sistemi di monitoraggio adeguati a rilevare tempestivamente eventuali incidenti o perdite di carico. Ed è inoltre fondamentale che le squadre di intervento siano addestrate a gestire con efficacia e sicurezza le situazioni di emergenza, minimizzando i tempi di risposta e assicurando la rimozione del carico in modo efficiente. Queste procedure non solo salvaguardano la sicurezza degli utenti della strada, ma contribuiscono anche a mantenere un flusso di traffico regolare, riducendo gli impatti negativi su mobilità e logistica.

E, sempre per restare in ambito ISO 39001, anche in questo caso le procedure e le istruzioni predisposte allo scopo possono essere inquadrate come “fattori intermedi di sicurezza” oltre a dare conformità anche al requisito relativo alla preparazione ed alla risposta alle emergenze.

Risorse

Oltre alle leggi e norme già indicate, invito gli interessati a consultare quanto segue.

  • Un prezioso approfondimento sul tema da parte dello studio Margiotta e Partners (qui il pdf). Tra le tante questioni alle quali questo documento offre risposta, evidenzio:
    • l’importanza degli accordi contrattuali da stipulare con chi movimenta (!) il materiale in magazzino, in modo da attribuirgli (o meno) in modo esplicito il ruolo di “caricatore” e, in tal caso, il diritto di acquisire (in anticipo o sul momento) i dati relativi al veicolo ed al percorso, quali elementi utili alla sistemazione del carico a bordo del veicolo.
    • il fatto che, specie in caso di formale inapplicabilità del DUVRI, può essere opportuno predisporre delle condizioni generali di accesso al sito (meglio se multilingua) da parte del gestore dello stesso o dell’operatore logistico che vi opera all’interno, da sottoporre e rendere conosciute ad ogni autista che vi accede.
  • Le Linee Guida Europee sulle migliori pratiche per la fissazione del carico per il trasporto su strada (2014) (qui il pdf), non vincolanti ma molto utili. E, tra le altre cose, anche queste linee guida evidenziano l’importanza e l’utilità degli accordi contrattuali.

Conclusioni

L’importanza delle normative e delle responsabilità legate al fissaggio del carico nei trasporti è stata chiarita ed esplorata (per quanto ho potuto fare) con vari riferimenti normativi, che rendono la materia complessa ma imprescindibile per garantire la sicurezza stradale. La responsabilità è un tema ricorrente e complesso che interseca vari attori del processo logistico: dal caricatore al vettore, dal committente al proprietario delle merci. Ognuno di questi soggetti ha un ruolo definito e indispensabile nella catena di sicurezza del trasporto, con implicazioni legali che possono avere conseguenze severe in caso di incidenti. La normativa è chiara nel distribuire queste responsabilità e nel definire le sanzioni, ma la realtà operativa richiede una collaborazione e una comprensione approfondita delle migliori pratiche e delle disposizioni legali.

Il Decreto del MIT del 19/05/2017 e la Direttiva 2014/47/UE rappresentano solo alcuni degli strumenti normativi che stabiliscono standard rigorosi per il fissaggio del carico, ma l’efficacia di tali norme dipende fortemente dall’attuazione quotidiana e dall’interazione tra i vari attori coinvolti. La formazione continua e l’aggiornamento professionale sono fondamentali per mantenere elevati i livelli di sicurezza, evidenziando l’importanza dell’elemento umano e organizzativo nel prevenire incidenti.

Le problematiche legate al fissaggio del carico, come mostrato, non sono solo di natura tecnica ma anche organizzativa. L’adozione di schede di riferimento per i carichi più comuni, la formazione adeguata degli addetti e l’implementazione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza sono ugualmente importanti per ridurre i rischi, come pure le procedure di intervento rapido e i sistemi di monitoraggio sono essenziali per gestire efficacemente le emergenze stradali, soprattutto nelle autostrade.

In conclusione, sottolineo nuovamente la necessità di un impegno condiviso e di un approccio coordinato per affrontare le sfide della sicurezza nel trasporto di carichi. L’adozione e il rispetto delle normative, insieme a un impegno attivo nella formazione e nell’aggiornamento delle pratiche operative, sono essenziali per costruire un ambiente di trasporto sicuro e responsabile. La collaborazione tra le diverse figure professionali e la continua ricerca di miglioramenti nel campo della logistica e della mobilità aziendale sono la chiave per prevenire incidenti e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.


P.S. Ecco come posso esserti utile!

Se sei interessato al tema, puoi utilizzare e divulgare liberamente le informazioni contenute in questo articolo.

Se lavori per una azienda alle prese con situazioni come quella descritta, confrontiamoci pure. Posso analizzare con te le prassi e le procedure che usate in azienda e capire se sono aderenti alle norme o meno, e come adeguarle al meglio per essere tranquilli a livello normativo e senza stravolgere l’operatività aziendale.

Se lavori per enti gestori di infrastrutture stradali o autostradali il tema va affrontato da un altro punto di vista, e cioè con riferimento alla tempestiva individuazione delle eventuali perdite di carico ed ai successivi momenti di informazione all’utenza, messa in sicurezza della carreggiata e rimozione del carico. Aspetti delicatissimi, che riguardano il trattamento immediato di una situazione di rischio grave per chi percorre la strada (ed anche per gli stessi addetti preposti alla messa in sicurezza ed alla rimozione del carico).

Basta inviare un messaggio: se occorre, contattami pure!