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Formazione sul rischio stradale sul lavoro: quando è obbligatoria e come progettarla


La patente e le eventuali abilitazioni professionali non esauriscono la formazione sui rischi connessi alla guida per lavoro. L’articolo chiarisce quando il rischio stradale deve essere affrontato nella formazione aziendale, come collegare il percorso al DVR e quali elementi servono per renderlo coerente, documentato e verificabile.


Quando serve la formazione sul rischio stradale sul lavoro: guida per lavoro, trasferte, uso di veicoli e rischio individuato nel DVR.
Dal DVR al corso sul rischio stradale: valutazione dei rischi, destinatari, contenuti, modalità e verifica dell’efficacia.
Documentazione del corso sul rischio stradale: soggetto formatore, docente qualificato, registro, verifica, attestato e fascicolo formativo.

Rischio stradale sul lavoro · Formazione specifica · Accordo 2025

La patente abilita alla guida, ma non sostituisce la formazione sui rischi del lavoro

Quando la guida rientra nelle mansioni ed espone i lavoratori a rischi individuati nella valutazione aziendale, tali rischi devono essere affrontati nella formazione specifica. Non esiste però un corso autonomo, identico e obbligatorio per chiunque utilizzi un veicolo: destinatari, contenuti e modalità devono derivare dal DVR, dalle attività reali e dalle misure adottate dall’organizzazione.

Il punto di partenza non è il catalogo dei corsi, ma il rapporto tra mansioni, esposizione, veicoli, organizzazione degli spostamenti, procedure e risultati attesi.

Capire l’obbligo reale

Verificare se il rischio stradale è presente nelle attività, quali gruppi di lavoratori sono esposti e se la formazione esistente lo tratta in modo sufficiente.

Progettare per ruolo e contesto

Differenziare contenuti e casi tra utilizzatori di auto e furgoni, conducenti professionali, addetti logistici, preposti, responsabili di flotta e funzioni HSE.

Documentare e verificare

Gestire correttamente progetto, presenze, verifica finale, attestazione e fascicolo del corso, controllando poi l’applicazione delle competenze durante il lavoro.

Quando la formazione sul rischio stradale è obbligatoria

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 richiede una formazione sufficiente e adeguata rispetto ai rischi riferiti alle mansioni. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 precisa che la formazione specifica deve partire dai rischi individuati nella valutazione aziendale, concentrarsi sui pericoli insiti nelle attività svolte e far conoscere le misure di sicurezza applicabili nel concreto contesto lavorativo.

Quando guidare è necessario per svolgere il lavoro — ad esempio per trasferte, sopralluoghi, assistenza tecnica, attività commerciali, manutenzioni, consegne, servizi o trasporto professionale — il datore di lavoro deve verificare se il rischio stradale interessa uno o più gruppi omogenei e come debba essere gestito nel DVR, nella formazione, nelle procedure e nell’organizzazione.

Esposizione strutturale

Guida abituale o professionale

Conducenti, tecnici itineranti, commerciali, manutentori, operatori dei servizi e altri lavoratori che trascorrono una parte significativa dell’attività su strada richiedono normalmente un approfondimento specifico e documentato.

Esposizione discontinua

Guida occasionale

La necessità e il livello dell’intervento dipendono da frequenza, durata, tragitti, veicoli, condizioni operative, autonomia del lavoratore e conseguenze potenziali. Non basta l’etichetta “occasionale” per escludere il rischio.

Perimetro distinto

Spostamento casa–lavoro

Il tragitto ordinario non va confuso automaticamente con la guida durante la prestazione. Può comunque essere affrontato attraverso politiche aziendali, mobility management e PSCL, coordinandolo con gli obiettivi di prevenzione quando utile.

Non sempre serve un “corso sul rischio stradale” separato. Se il tema è già stato inserito correttamente nella formazione specifica dei lavoratori, con contenuti coerenti con mansioni, DVR e misure aziendali, può non essere necessario duplicarlo. Occorre invece integrare la formazione quando quella disponibile è generica, non documentata, superata o non riferita alle attività effettive.

Patente, CQC, ADR e formazione aziendale: requisiti diversi

La formazione prevista dal sistema di prevenzione aziendale non sostituisce le abilitazioni necessarie alla guida; allo stesso tempo, patente e qualificazioni professionali non esauriscono automaticamente gli obblighi del datore di lavoro rispetto ai rischi specifici della propria organizzazione.

Abilitazione alla guida

Patente appropriata

Dimostra il possesso del titolo necessario per condurre una determinata categoria di veicoli, ma non attesta la conoscenza di procedure, policy e rischi propri dell’azienda.

Qualificazione professionale

CQC e discipline di settore

Riguardano i conducenti e le attività per cui sono previste. Devono essere verificate insieme a tempi di guida e riposo, tachigrafo e ulteriori prescrizioni applicabili.

Merci pericolose

Formazione ADR

È riferita ai ruoli e alle operazioni disciplinate dall’ADR. Non sostituisce l’analisi delle procedure aziendali, dei veicoli, dei tragitti e delle condizioni nelle quali il trasporto viene organizzato.

Prevenzione aziendale

Formazione sui rischi specifici

Deve collegare mansioni, eventi già avvenuti, procedure, veicoli, organizzazione dei viaggi, comportamenti attesi e misure adottate dal datore di lavoro.

Idoneità psicofisica e sorveglianza sanitaria richiedono un inquadramento distinto. Obblighi, accertamenti e ruolo del medico competente dipendono dalle mansioni, dai rischi, dalla normativa applicabile e dal protocollo sanitario aziendale. Non vanno ricondotti a una regola unica valida per ogni lavoratore che utilizza un veicolo.

Dal DVR ai fabbisogni formativi

Un percorso efficace nasce dall’analisi dei fabbisogni e dei contesti organizzativi. Prima di definire durata, modalità e programma, occorre capire quali comportamenti e competenze devono cambiare e quali problemi non possono essere risolti attraverso la sola aula.

  1. Individuare i gruppi esposti. Ricostruire mansioni, frequenza degli spostamenti, percorrenze, turni, veicoli utilizzati, passeggeri o carichi trasportati e grado di autonomia nella pianificazione.
  2. Analizzare il lavoro reale. Considerare tragitti, condizioni meteo, traffico, cantieri, soste, carico e scarico, viabilità interna, uso di dispositivi, pressioni temporali e situazioni di emergenza.
  3. Usare le evidenze disponibili. Integrare incidenti, quasi incidenti, danni ai veicoli, sanzioni, segnalazioni, guasti, reclami, dati di flotta e osservazioni dei preposti.
  4. Verificare le misure già presenti. Esaminare policy, procedure, istruzioni, regole sull’uso dei mezzi, manutenzione, affidamento dei veicoli, gestione di alcol, sostanze, farmaci e telefono.
  5. Definire gli obiettivi formativi. Stabilire conoscenze, abilità e comportamenti attesi per ciascun ruolo, evitando programmi generici o costruiti soltanto intorno alle norme di circolazione.
  6. Progettare anche la verifica. Individuare fin dall’inizio come controllare apprendimento, applicazione delle procedure ed efficacia a distanza di tempo.

La durata non si decide prima dell’analisi. Le ore minime della formazione generale e specifica previste dall’Accordo riguardano il percorso complessivo dei lavoratori. L’eventuale modulo dedicato al rischio stradale deve essere inserito in quel quadro o configurato come integrazione coerente con il fabbisogno, senza presentare pacchetti standard come se fossero una durata legale autonoma.

Che cosa può contenere un percorso efficace

Non esiste un programma universale. Gli argomenti vanno selezionati in base ai gruppi omogenei, ai rischi effettivamente presenti e alle misure che l’organizzazione vuole rendere applicabili.

Auto e furgoni

Spostamenti per lavoro

  • pianificazione di tragitti, soste e tempi;
  • distrazioni, telefono e dispositivi di bordo;
  • stanchezza, turni, stress e pressione organizzativa;
  • velocità, distanza di sicurezza, meteo e visibilità;
  • controlli del veicolo, anomalie e gestione delle emergenze;
  • procedure aziendali e responsabilità nell’uso del mezzo.

Conducenti professionali

Trasporto e continuità operativa

  • integrazione con CQC, tachigrafo e tempi di guida e riposo;
  • presa in carico, controllo e segnalazione delle condizioni del mezzo;
  • pressioni produttive, ritardi, comunicazioni e gestione delle deviazioni;
  • passeggeri, fermate, accessi e utenti vulnerabili;
  • incidenti, guasti, emergenze e continuità del servizio;
  • regole specifiche dell’organizzazione e del contratto di trasporto.

Logistica e siti produttivi

Carichi, piazzali e interferenze

  • accessi, viabilità interna, priorità e aree di attesa;
  • manovre, retromarce, visibilità e comunicazione tra operatori;
  • carico, scarico e coordinamento con autisti esterni;
  • distribuzione, stabilità e fissaggio dei carichi;
  • controlli prima della partenza e gestione delle non conformità;
  • rapporti tra procedure di sito e sicurezza del trasporto su strada.

Dirigenti, preposti, fleet e HSE

Organizzazione, vigilanza e indicatori

  • responsabilità e processi decisionali che influenzano la guida;
  • criteri di affidamento e gestione dei veicoli;
  • segnalazioni, incidenti, near miss e azioni correttive;
  • vigilanza sull’applicazione delle procedure;
  • indicatori di esposizione, comportamento e risultato;
  • raccordo tra DVR, piano di miglioramento e sistema ISO 39001.

Docente, soggetto formatore e validità del corso

La competenza del docente è necessaria, ma non basta da sola a rendere completo un percorso obbligatorio. L’Accordo 2025 distingue il ruolo del soggetto formatore, responsabile dell’organizzazione e delle evidenze del corso, dai requisiti professionali del docente.

ElementoChe cosa deve essere verificato
Soggetto formatoreDeve rientrare tra i soggetti ammessi e assumere la responsabilità del corso. Per lavoratori, preposti e dirigenti il datore di lavoro può organizzare direttamente la formazione dei propri addetti, rispettando integralmente l’Accordo.
DocenteDeve possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, salvo gli ulteriori requisiti richiesti per specifici percorsi formativi.
Progetto formativoDeve definire fabbisogni, destinatari, obiettivi, contenuti, durata, metodologie, risorse e criteri di valutazione.
Frequenza e registroDevono essere gestite e documentate le presenze. L’ammissione alla verifica finale richiede almeno il 90% delle ore previste.
Verifica e attestatoIl corso deve prevedere la verifica finale dell’apprendimento, il relativo verbale e un attestato contenente gli elementi minimi indicati dall’Accordo.
Fascicolo del corsoIl soggetto formatore deve conservare per almeno dieci anni dati dei partecipanti, registri, docenti, progetto, programma e verbale della verifica finale.
Schema sintetico degli adempimenti generali previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. I singoli percorsi possono richiedere condizioni ulteriori.

Qualificazione del docente e validità dell’attestato sono piani diversi. Un professionista qualificato può progettare ed erogare i contenuti di propria competenza, ma l’attestazione di un percorso obbligatorio deve essere emessa dal soggetto formatore responsabile e accompagnata dalle evidenze previste.

Sono qualificato come formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e mantengo un fascicolo professionale con titoli, docenze, aggiornamenti ed evidenze documentali. Per i corsi obbligatori il mio intervento viene inserito nel corretto assetto organizzativo del soggetto formatore e del percorso aziendale.

Presenza, videoconferenza ed e-learning

La modalità di erogazione non può essere scelta soltanto per comodità. Deve essere coerente con il tipo di corso, i contenuti, l’interazione richiesta, la verifica dell’apprendimento e le eventuali attività pratiche.

Presenza fisica

È particolarmente utile quando servono confronto su casi aziendali, esercitazioni, osservazione di procedure, lavoro di gruppo o collegamento con veicoli e aree operative.

Videoconferenza sincrona

È equiparata alla presenza fisica, salvo i moduli con addestramento o prova pratica. Richiede identificazione, tracciamento della presenza, interazione, tutoraggio e procedure adeguate all’aula virtuale.

E-learning e modalità mista

Possono essere utilizzati soltanto nei casi e alle condizioni ammessi dall’Accordo. Non è corretto considerarli una modalità generalizzata per ogni mansione, livello di rischio o contenuto operativo.

La pratica di guida su pista non è un requisito generale dell’articolo 37. Può essere una misura integrativa utile quando l’analisi dei fabbisogni evidenzia obiettivi che richiedono esercitazioni applicative. Deve però essere raccordata alla formazione aziendale, ai veicoli utilizzati e alle condizioni reali di lavoro, senza sostituire la gestione organizzativa del rischio.

Aggiornamento e verifica dell’efficacia

Per i lavoratori l’aggiornamento deve essere svolto quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia ne evidenziano la necessità e, comunque, con periodicità quinquennale e durata minima di sei ore. Il trasferimento o cambiamento di mansione e l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele che modificano il lavoro richiedono la formazione prevista per il nuovo contesto e non sono assorbiti dal semplice aggiornamento periodico.

Per i preposti l’aggiornamento è biennale, con durata minima di sei ore, e deve essere anticipato quando l’evoluzione o l’insorgenza di nuovi rischi lo rende necessario. Richiami brevi, toolbox talk e interventi dopo incidenti o near miss possono essere molto utili, ma non vanno confusi con le durate e le periodicità legali del percorso obbligatorio.

Metodo 1

Incidenti e near miss

Confrontare eventi e indicatori prima e dopo l’intervento, verificando se emergono carenze di conoscenze, abilità, comportamenti o procedure.

Metodo 2

Questionari al personale

Rilevare percezione dei pericoli, conoscenza delle misure, comprensione delle procedure e autovalutazione dei comportamenti adottati.

Metodo 3

Checklist di osservazione

Verificare durante il lavoro l’applicazione di regole, controlli del mezzo, comportamenti sicuri e procedure, con criteri stabiliti già in fase di progettazione.

Superare il test finale non dimostra da solo l’efficacia della formazione. L’Accordo 2025 richiede al datore di lavoro di verificare, a distanza di tempo e durante la prestazione, se conoscenze e competenze vengono trasferite nel lavoro e se procedure e comportamenti attesi sono effettivamente applicati.

La formazione non sostituisce le misure organizzative

Chiedere al lavoratore di “guidare con prudenza” non risolve le condizioni che l’organizzazione contribuisce a creare. La formazione è efficace quando è coerente con le decisioni aziendali e con gli strumenti disponibili.

  • tempi, turni e carichi di lavoro compatibili con pause e recupero;
  • veicoli idonei, controllati e mantenuti, con procedure chiare per le anomalie;
  • policy realistiche su telefono, navigazione, comunicazioni, alcol, sostanze e farmaci;
  • criteri per pianificare tragitti, trasferte, pernottamenti e condizioni meteo critiche;
  • regole per carico, scarico, distribuzione e fissaggio delle merci;
  • viabilità interna leggibile, accessi gestiti e coordinamento con soggetti esterni;
  • vigilanza, segnalazioni, analisi degli eventi e azioni correttive verificabili.

Un corso non può compensare obiettivi e tempi irrealistici, veicoli inadeguati o procedure non applicabili. In questi casi la formazione rischia di trasferire sul singolo conducente la responsabilità di un problema che deve essere affrontato anche a livello tecnico e organizzativo.

Esperienze professionali collegate

Il metodo proposto deriva da attività formative collegate a valutazioni del rischio, sistemi di gestione, viabilità interna e procedure di trasporto. Le esperienze riportate servono a mostrare il tipo di applicazione; ogni percorso viene comunque riprogettato sul contesto del cliente.

LISA Servizi · 2024

Valutazione del rischio stradale

Progettazione ed erogazione di due edizioni formative da otto ore dedicate alla valutazione e alla gestione del rischio stradale in ambito lavorativo.

Andromeda / Assoservizi Mantova · 2025

Viabilità e incidenti lavoro-correlati

Percorso formativo di otto ore sul rapporto tra circolazione negli stabilimenti, organizzazione delle attività e incidenti stradali connessi al lavoro.

Aziende industriali e logistiche · 2025–2026

Carichi, procedure e operazioni

Interventi per AFV Beltrame, Manitou, Valvitalia, Wienerberger–Terreal e altre realtà, collegati a studi tecnici e procedure su fissaggio dei carichi, viabilità e sicurezza delle operazioni di trasporto.

Formazione inserita nel lavoro tecnico. Il valore maggiore emerge quando il corso utilizza casi, procedure, dati e criticità della stessa organizzazione e viene coordinato con DVR, sistemi ISO 39001 o ISO 45001, audit, gestione della flotta e piano di miglioramento.

Cosa potete ottenere con una consulenza ben impostata

Un percorso efficace non parte da un catalogo, ma dai rischi e dalle attività effettive. L’analisi preliminare consente di individuare destinatari, obiettivi e contenuti, verificare la formazione già disponibile e stabilire quali integrazioni siano realmente necessarie.

Prima del corso

Mappa dei fabbisogni

Gruppi esposti, formazione già svolta, lacune, priorità, obiettivi e raccordo con DVR, procedure e organizzazione della mobilità.

Durante il corso

Programmi e materiali mirati

Contenuti differenziati per ruolo, casi aziendali, esercitazioni, materiali operativi e collegamento con le regole che i lavoratori devono applicare.

Dopo il corso

Evidenze e verifica

Supporto a progetto e documentazione del percorso, criteri per misurare l’efficacia e indicazioni per aggiornamenti, richiami e azioni correttive.

Il risultato può comprendere una verifica della formazione esistente, la progettazione dei moduli, l’erogazione della docenza, materiali e casi applicativi, il raccordo con il soggetto formatore, una checklist di osservazione e un metodo per controllare nel tempo l’applicazione delle competenze.

Domande frequenti

Chi guida occasionalmente un’auto aziendale deve sempre frequentare un corso separato?

No, non esiste un automatismo di questo tipo. Occorre verificare l’esposizione reale e se il rischio è già stato trattato in modo adeguato nella formazione specifica. Un’integrazione è necessaria quando i contenuti disponibili non coprono mansioni, veicoli, procedure e condizioni operative effettive.

La CQC sostituisce la formazione sui rischi aziendali?

Non automaticamente. La CQC risponde a requisiti professionali del conducente; il datore di lavoro deve comunque verificare che siano affrontati i rischi specifici dell’attività e le misure adottate nella propria organizzazione.

La guida pratica su pista è obbligatoria?

Non è un requisito generale previsto per tutti i lavoratori dall’articolo 37. Può essere una misura integrativa utile quando gli obiettivi richiedono esercitazioni pratiche, purché sia collegata ai veicoli, ai rischi e alle attività effettive e non venga presentata come sostitutiva della formazione e delle misure aziendali.

Ogni quanto deve essere aggiornata la formazione?

Per i lavoratori l’aggiornamento è necessario quando cambiano gli esiti della valutazione o quando la verifica dell’efficacia ne mostra la necessità e, comunque, ogni cinque anni per almeno sei ore. Per i preposti la periodicità è biennale, sempre per almeno sei ore. Cambi di mansione o di condizioni operative possono richiedere una formazione specifica ulteriore senza attendere la scadenza.

Gli autisti devono sempre essere addetti al primo soccorso o antincendio?

No, non automaticamente. Designazioni e relativa formazione dipendono dall’organizzazione delle emergenze e dai rischi valutati. Per trasporto persone, lavoratori isolati o passeggeri fragili può comunque essere opportuno prevedere competenze aggiuntive su malori, incidenti, evacuazione e attivazione dei soccorsi.

Approfondimenti collegati

Dovete verificare se la formazione attuale copre davvero il rischio stradale?

Partendo da DVR, mansioni, veicoli, procedure, formazione già svolta e dati disponibili posso aiutarvi a definire un percorso proporzionato e documentabile, evitando sia corsi generici sia attività non necessarie.

Riferimenti normativi essenziali

Nota: requisiti, durata, modalità e soggetti ammessi devono essere verificati rispetto al percorso formativo concreto, al settore, alle mansioni, alla Regione competente e alle eventuali discipline speciali applicabili.

Versione / ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026.