Il “nuovo” art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005 introduce una franchigia di 90 minuti dall’arrivo del vettore fino all’avvio delle operazioni, ed un indennizzo di 100 €/h (o frazione) oltre soglia. Vi riporto una guida pratica per aziende e autotrasportatori: differenza tra attesa ed esecuzione materiale, prove e timestamp, clausole contrattuali, sicurezza, co-obbligo committente-caricatore, ecc.
Premessa
Dal 21 maggio 2025 la disciplina italiana dei tempi di attesa per carico/scarico è stata aggiornata con una regola semplice nei principi e impegnativa nell’applicazione: franchigia 90 minuti dall’arrivo del vettore e, oltre, indennizzo di 100 €/h (o frazione), con responsabilità solidale tra committente e caricatore. Il quadro è stato introdotto dal DL 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. “Decreto Infrastrutture”) e confermato dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105; il testo coordinato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In questo articolo, rivolto a imprese, operatori logistici e autotrasportatori, vi spiego cosa dice la norma, come distinguere correttamente attesa ed esecuzione materiale, cosa prevedere nei contratti e nelle procedure, e quali prove servono per evitare contenziosi.
I 4 pilastri del nuovo art. 6-bis
Qui i punti chiave del nuovo articolo 6-bis del Decreto legislativo – 21/11/2005 – n. 286 – Riforma dell’autotrasporto.
- Franchigia: 90 minuti “dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico”, per ciascuna operazione.
- Indennizzo: 100 €/h o frazione di ora oltre franchigia, a carico in solido di committente e caricatore; resta il diritto di rivalsa verso il responsabile effettivo; non dovuto se il ritardo è imputabile al vettore. L’importo è rivalutato ogni anno con indice ISTAT FOI.
- Esecuzione materiale: se nel contratto di trasporto avete fissato una durata dell’operazione (posizionamento, carico, fissaggio, verifica), lo sforamento documentato fa scattare l’indennizzo.
- Presenza del conducente: è sempre consentito assistere al carico per verificare la regolarità della sistemazione del carico (in coerenza con artt. 164 e 167 del Codice della Strada).
Aggiornamento del 4 novembre 2025 – Nota MIT n. 0013485 (inderogabilità e chiarimenti operativi). Con la nota m_inf.AB007AB.REGISTRO UFFICIALE.U.0013485 del 04-11-2025 (pdf), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti applicativi sul nuovo art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 (come modificato dal DL 73/2025, conv. in L. 105/2025): (1) la disciplina è inderogabile da accordi tra le parti (la deroga pattizia prevista nel previgente 6-bis non è più richiamata); (2) i 90 minuti di franchigia riguardano solo l’attesa, con esclusione dei tempi di carico/scarico; (3) in caso di superamento dei tempi contrattuali di esecuzione materiale, l’indennizzo di 100 €/h o frazione è dovuto senza ulteriori franchigie; (4) il vettore ha l’onere di provare l’orario di arrivo con strumenti analogici/digitali. Resta fermo che l’indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile al vettore e che committente e caricatore sono tenuti in solido con diritto di rivalsa; l’importo di 100 €/h è rivalutato annualmente con indice FOI.
Clausola sugli arrivi anticipati (versione conforme a inderogabilità). “Le parti convengono che, ove siano stati comunicati slot/orari di accesso e modalità operative per il carico/scarico, l’eventuale attesa prima dello slot non è imputabile a committente/caricatore, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-bis D.Lgs. 286/2005 in tema di franchigia di 90 minuti e indennizzo di 100 €/h o frazione, che restano inderogabili. L’orario di arrivo è a prova del vettore; i tempi contrattuali di esecuzione materiale e le cause di forza maggiore sono indicati e documentati in contratto/ordine.”
“Attesa” vs esecuzione materiale. Quando scatta la franchigia.
- Attesa (coperta dalla franchigia): è il tempo dall’arrivo del vettore al luogo di carico/scarico fino all’inizio materiale delle operazioni (chiamata/ingresso in baia, avvio posizionamento). È solo su questo intervallo che si considera la franchigia di 90’, oltre la quale scatta l’indennizzo di 100 €/h (o frazione).
- Esecuzione materiale: va da ingresso del mezzo in baia/avvio posizionamento, fino al rilascio della baia a fissaggio completato e verifica finale. La durata di questa fase conta, ai fini dell’indennizzo, solo se contrattualizzata (e va documentato l’eventuale sforamento).
Arrivi anticipati rispetto a uno slot/orario comunicato: poiché la filiera ha l’onere di indicare luogo, orario e modalità d’accesso, conviene pattuire chiaramente che l’attesa prima dello slot non è imputabile al caricatore/committente; è una clausola di prevenzione del contenzioso coerente con la struttura della norma.
Chi paga cosa (e come si prova)
Committente e caricatore sono coobbligati a pagare l’indennizzo (salvo rivalsa), tranne quando lo sforamento è imputabile al vettore (documenti mancanti, attrezzature non conformi, guasti del mezzo, assenza del conducente quando necessario, ecc.). Per le prove:
- Se luogo/orario/modalità non sono stati indicati, il vettore può provare l’arrivo con geolocalizzazione di bordo o tachigrafo intelligente di II generazione.
- Lato sito, è prudente registrare tutti i timestamp: arrivo al gate, check-in, chiamata in baia, inizio/fine posizionamento, inizio/fine fissaggio, verifica finale/rilascio baia, uscita.
La cifra 100 € è soggetta a rivalutazione annuale automatica con Indice ISTAT FOI (al netto dei tabacchi). Prima di fatturare/contestare conviene verificare il valore aggiornato e indicare in documenti/ordini l’anno di riferimento. (Ad esempio, ad agosto 2025 l’ISTAT FOI segnala una tendenziale +1,4%).
Qui alcuni esempi di calcolo.
- Caso 1 (attesa): Arrivo 08:10 → inizio materiale 10:00 = 110’
• Franchigia 90’ → sforamento di 20’ → 1 frazione → € 100. - Caso 2 (attesa): Arrivo 08:10 → inizio materiale 10:55 = 165’
• Sforamento di 75’ → 2 frazioni → € 200. - Caso 3 (esecuzione contrattualizzata): contratto: 45’ → registrati 65’
• Sforamento di 20’ = 1 frazione → € 100, solo se il tempo è scritto nel contratto e il supero è documentato (DDT/CMR/verbali firmati).
La richiesta dell’indennizzo va esercitata entro il termine di prescrizione annuale previsto dall’articolo 2951 del codice civile; trascorso un anno il diritto si estingue e non è più azionabile. In caso di mancato pagamento, è possibile ricorrere al decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, valorizzando i timestamp, i documenti di accompagnamento, gli eventuali registri di baia e le risultanze del GPS o del tachigrafo intelligente come mezzi di prova. L’importo di 100 euro per ora o frazione non è fisso nel tempo: è soggetto a rivalutazione automatica annuale sulla base dell’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi a decorrere dall’entrata in vigore della norma. Nei contratti è quindi opportuno indicare l’anno di riferimento dell’indennizzo e prevedere l’adeguamento automatico al FOI, così da allineare fatturazione, contestazioni e gestione della rivalsa interna tra coobbligati.
Errori tipici da evitare per le aziende
- Confondere attesa con esecuzione: i 90’ coprono solo l’attesa; l’esecuzione conta solo se contrattualizzata.
- Non indicare luogo/orario/modalità di accesso: resta al vettore la prova dell’arrivo (GPS/tachigrafo) e si perde il controllo sulle tempistiche.
- Nessun registro orari: senza timestamp e firme, la discussione diventa opinione contro opinione.
- Nessuna clausola “fuori-slot non imputabile”: in assenza di questa, gli arrivi anticipati possono alimentare pretese di attesa.
- Fissaggio compresso per “stare nei tempi”: la sicurezza viene prima; fissaggio e verifica sono parte dell’operazione e devono essere fatti bene, non in fretta. Ricordo che il fissaggio del carico è compito del vettore, ma prima che il mezzo lasci il sito deve avere il nulla osta del proprietario/caricatore, per cui in caso di fissaggio non adeguato questo deve essere sistemato.
- Ignorare la FOI: i 100 € non sono fissi per sempre; aggiornateli anno su anno.
Aggiungo che alcune associazioni (es. CONFETRA) segnalano che, ai fini del calcolo dell’attesa, sono ricompresi i periodi di inattività imputabili a committente/caricatore/destinatario. È un chiarimento operativo importante, riportato nelle circolari, utile per l’applicazione quotidiana; resta comunque la necessità di ancorare le regole all’articolato vigente e alle pattuizioni contrattuali.
Modello operativo consigliato.
Contratti e ordini di trasporto. Nei documenti commerciali inserite una clausola “fuori-slot non imputabile” e un elenco chiaro delle cause di sospensione a carico del vettore (per esempio documenti mancanti, attrezzature non conformi, guasti), così da evitare ambiguità. Definite anche come si contesta un ritardo, chi deve fornire quali prove, quando si emette fattura per l’indennizzo e come si gestisce la rivalsa tra coobbligati: avere queste regole per iscritto abbatte tempi e frizioni.
Piazzale/Yard management. In operativo è utile uno schema di timestamp semplice e ripetibile, registrando in sequenza: arrivo al gate, check-in, chiamata in baia, inizio/fine posizionamento, inizio/fine fissaggio, rilascio baia, uscita. Anche un sistema di prenotazione slot essenziale aiuta a ordinare accessi e priorità e, soprattutto, a documentare gli orari comunicati, rendendo chiara la linea di demarcazione tra attesa e operazione.
Sicurezza e ruoli. Ricordate che il conducente può presenziare al carico: prevedete aree sicure, DPI, istruzioni chiare e la figura del preposto per sovrintendere. Evitate di comprimere fasi critiche come fissaggio e verifiche per non sforare la franchigia del successivo trasportatore in attesa.
Formazione e comunicazione. Allineate magazzino, gate, ufficio traffico e spedizioni su definizioni, registri e gestione delle eccezioni, così tutti parlano lo stesso linguaggio. Comunicate alla rete vettori le regole di accesso, i tempi attesi, le prove richieste e la procedura per richiedere l’indennizzo: anticipare le aspettative riduce al minimo i contenziosi.
Come posso aiutarvi
La riforma richiede organizzazione, trasparenza e sicurezza. Se distingui correttamente attesa ed esecuzione, contrattualizzi i tempi, tracci gli orari e gestisci in modo ordinato le eccezioni, riduci fermate improduttive e contenziosi e lavori meglio con la tua filiera.
Posso aiutarvi: lavoro con aziende e autotrasportatori su questi temi per mappare i processi, scrivere clausole e procedure, formare il personale e aggiornare i contratti alla luce del nuovo art. 6-bis. Se volete verificare i flussi o impostare un modello “90’ + tempi contrattuali” con documentazione a prova di contestazione, scrivetemi: valutiamo insieme interventi rapidi, mirati e sostenibili.
Risorse utili (link)
- DL 21 maggio 2025, n. 73 – Gazzetta Ufficiale (testo base). (Gazzetta Ufficiale)
- Legge 18 luglio 2025, n. 105 – Gazzetta Ufficiale (conversione). (Gazzetta Ufficiale)
- Testo coordinato del DL 73/2025 con la legge di conversione (G.U.). (Gazzetta Ufficiale)
- Nota MIT sulle misure per l’autotrasporto (franchigia 90’, indennizzo 100 €/h). (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
- Indice ISTAT FOI – pagina informativa e dati aggiornati. (Istat)
- CONFETRA – circolare (lettura operativa: periodi di inattività e altri punti). (Confetra)


