Dal Codice della Strada del 1992 alle pronunce della Cassazione del 2024 e 2025, fino al D.M. MIT 8 giugno 2026: la ricostruzione del lungo confronto tra approvazione, omologazione e taratura degli autovelox. Le attività operative per gli enti restano sviluppate nella guida dedicata.
Dossier storico-normativo · 1992–2026 · Aggiornato al 3 agosto 2026
Come si è arrivati alla disciplina tecnica dell’omologazione degli autovelox
Per oltre trent’anni il Codice della Strada ha richiamato apparecchiature «debitamente omologate», mentre i dispositivi per il controllo della velocità sono stati generalmente immessi sul mercato e utilizzati sulla base di decreti di approvazione. Da questa distanza tra testo normativo, prassi amministrativa e giurisprudenza è nato un lungo contenzioso, arrivato al punto di massima tensione nel 2024 e nel 2025 e affrontato sul piano tecnico dal D.M. MIT 8 giugno 2026.
Questa pagina conserva la ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale. Le verifiche da svolgere oggi su apparecchi, postazioni, censimento, tarature, dati e istruttorie sono sviluppate nella guida dedicata a Comuni, Province e Polizie locali.
Il problema originario
Codice e prassi non coincidevano
L’articolo 142 richiamava apparecchiature debitamente omologate; nella pratica, per decenni, i prototipi sono stati autorizzati mediante decreti di approvazione.
Il contrasto
Amministrazione e Cassazione
Ministeri e Avvocatura dello Stato hanno sostenuto l’omogeneità delle procedure; diverse pronunce della Cassazione ne hanno invece affermato la distinzione giuridica.
Il passaggio del 2026
Una disciplina tecnica organica
Il D.M. MIT 8 giugno 2026 ha definito requisiti, prove, procedura di omologazione, taratura, verifiche di funzionalità e regime transitorio.
L’ambito della pagina
Capire come si è formato il quadro
Il dossier ricostruisce atti, pronunce e passaggi istituzionali. Non è una checklist per la gestione corrente né una guida ai ricorsi individuali.
Avvertenza sull’ambito dell’attività professionale. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Non svolgo consulenza diretta a privati per verificare singoli verbali, contestare sanzioni o predisporre ricorsi. Per valutare una singola sanzione o l’opportunità di un ricorso è necessario rivolgersi a un legale.
Questo dossier e la guida operativa: due funzioni diverse
Questa pagina
Che cosa è accaduto
Ricostruisce l’evoluzione delle norme, delle posizioni ministeriali, delle pronunce e del censimento, mostrando come si è arrivati al decreto del 2026.
Come leggere la cronologia
Le tappe non hanno tutte lo stesso valore. Per distinguere correttamente il quadro, il testo segnala la natura prevalente di ogni fonte.
Norma
Leggi, decreti e disposizioni regolamentari che producono effetti nell’ordinamento.
Giurisprudenza
Pronunce riferite ai casi esaminati, rilevanti per l’interpretazione ma non equivalenti a una nuova disposizione normativa.
Atto amministrativo
Circolari, note, pareri, ricognizioni e indirizzi che spiegano la posizione delle amministrazioni, senza modificare da soli le norme primarie.
Dato o studio
Informazioni utili per comprendere dimensione del fenomeno ed efficacia dei controlli, da tenere distinte dalla conformità giuridica del singolo dispositivo.
1992–2017 · Le basi normative e la taratura periodica
Il punto di partenza è il rapporto tra il Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione. Le disposizioni richiamavano contemporaneamente approvazione e omologazione, ma utilizzavano formule non perfettamente sovrapponibili quando si parlava in modo specifico delle apparecchiature per il controllo della velocità.
Norma · 1992
Articolo 45 del Codice della Strada: approvazione od omologazione
L’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada prevede che segnali, dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici destinati anche all’accertamento automatico delle violazioni siano soggetti all’approvazione od omologazione del Ministero, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali e di idoneità. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 e la legge n. 177/2024, il comma richiama espressamente anche le verifiche periodiche di funzionalità e taratura dei dispositivi con funzione metrologica.
Il Codice, quindi, contempla due procedimenti. Per molti anni, però, la disciplina tecnica specifica dell’omologazione degli autovelox è rimasta incompleta e si è proceduto soprattutto mediante approvazione dei prototipi.
Norma regolamentare · 1992
Articolo 192 del Regolamento: due procedimenti distinti nel testo
L’articolo 192 del Regolamento di esecuzione disciplina la domanda, la documentazione tecnica, i prototipi e le verifiche ministeriali. Il comma 2 prevede l’omologazione quando il Ministero accerta la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento; il comma 3 consente invece l’approvazione quando il Regolamento non definisce caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari.
Il produttore deve presentare relazione tecnica, certificazioni e prototipi; il Ministero può svolgere prove e acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’autorizzazione alla produzione e commercializzazione segue il riconoscimento del prototipo, mentre il fabbricante resta responsabile della conformità degli esemplari prodotti.
Norma regolamentare · 1992
Articolo 345: apparecchiature approvate, tolleranza e gestione della Polizia stradale
L’articolo 345 del Regolamento richiede che le apparecchiature fissino la velocità in modo chiaro e accertabile e tutelino la riservatezza. Il comma 2 parla espressamente di approvazione delle singole apparecchiature e stabilisce l’applicazione di una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, comprensiva della tolleranza strumentale. Il comma 4 riserva gestione e disponibilità degli strumenti agli organi di Polizia stradale.
Un dettaglio storico dell’articolo 345: la velocità media ricavata dai biglietti autostradali
Il comma 3 contempla anche un metodo basato sul confronto tra le annotazioni cronologiche dei biglietti autostradali e la distanza tra caselli, con tolleranze differenziate in base alla velocità dedotta. È una previsione storicamente interessante, distinta dai moderni sistemi di rilevazione della velocità media su tratto.
Il precedente dibattito metrologico
Prima del decreto del 2026, alcuni contributi sostenevano che gli autovelox, in quanto strumenti di misura, dovessero essere ricondotti anche alle competenze e alle regole della metrologia legale, richiamando fra l’altro il R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, il D.Lgs. 22/2007, l’articolo 117 della Costituzione e il D.M. 93/2017. Secondo questa lettura, la sola approvazione del MIT non avrebbe esaurito il tema della conformità metrologica. Il quadro è stato poi riorganizzato dal D.M. MIT 8 giugno 2026, che disciplina espressamente prove, taratura e verifiche di funzionalità.
Norma · 1997
La tolleranza del 5%
Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 29 ottobre 1997 ha precisato che, nell’impiego delle apparecchiature per l’accertamento della velocità, al valore rilevato deve essere applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 km/h, comprendendo nella riduzione anche la tolleranza strumentale.
Giurisprudenza costituzionale · 2015
La Corte costituzionale rende obbligatorie le verifiche periodiche
Con la sentenza n. 113/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità.
Il principio è legato all’affidabilità della misura nel tempo: componenti, urti, vibrazioni, condizioni ambientali e manutenzioni possono modificare le prestazioni dello strumento. La taratura e le verifiche periodiche sono quindi essenziali sia per la sicurezza stradale sia per la tutela delle persone sottoposte ad accertamento.
Norma tecnica-amministrativa · 2017
Il D.M. n. 282/2017 disciplina approvazione, taratura e verifiche
Il D.M. MIT 13 giugno 2017, n. 282 ha stabilito che, nelle more di specifiche norme per l’omologazione, si procedesse all’approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del Regolamento. Ha inoltre regolato taratura iniziale, verifiche periodiche e modalità di impiego e segnalazione.
Il decreto ha dato un riferimento operativo uniforme dopo la sentenza costituzionale, ma ha lasciato aperto il nodo di fondo: l’approvazione continuava a essere utilizzata proprio perché mancavano specifiche norme tecniche per l’omologazione.
2019–2024 · Collocazione delle postazioni e nascita del contrasto
Giurisprudenza · 2019
Cassazione n. 16622/2019: postazioni fisse sulle strade urbane di scorrimento
La sentenza n. 16622/2019 non riguarda direttamente approvazione o omologazione, ma è rilevante per la collocazione delle postazioni fisse. La Corte ha richiesto la presenza di tutte le caratteristiche previste dall’articolo 2, comma 2, lettera D, del Codice della Strada per qualificare una strada urbana come strada di scorrimento.
La pronuncia ricorda che la conformità dell’apparecchio non esaurisce la legittimità del controllo: occorre verificare anche categoria della strada, autorizzazioni, postazione e modalità operative.
Atto amministrativo · 2020
La circolare MIT n. 8176 sostiene l’equivalenza tecnica
Nella circolare prot. n. 8176 dell’11 novembre 2020, il MIT ha affermato che la differenza tra omologazione e approvazione dipende essenzialmente dall’esistenza o meno di norme tecniche di riferimento già codificate. Secondo il Ministero, anche l’approvazione segue procedure standardizzate e consente l’uso dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni.
La circolare ha consolidato la prassi amministrativa, ma non ha modificato il testo degli articoli 45 e 142 del Codice della Strada né introdotto le specifiche norme tecniche di omologazione ancora mancanti.
Norma · aprile 2024
Il D.M. MIT–Interno n. 105 disciplina collocazione e uso
Il D.M. 11 aprile 2024 ha stabilito criteri più puntuali per collocazione e uso delle postazioni, senza risolvere la distinta questione dell’omologazione dei dispositivi. Nei casi di controllo senza contestazione immediata, l’individuazione dei tratti continua a essere collegata al decreto prefettizio previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 121/2002.
Il decreto ha reso più rigorosa l’istruttoria, chiedendo di documentare incidentalità del quinquennio precedente, cause e tipologie degli eventi, ruolo della velocità, caratteristiche della strada e impossibilità o difficoltà della contestazione immediata. Ha inoltre definito condizioni differenziate per categorie stradali, limiti e postazioni esistenti, prevedendo un periodo di adeguamento.
Giurisprudenza · aprile 2024
Cassazione n. 10505/2024: approvazione e omologazione non sono equipollenti
Con l’ordinanza n. 10505, depositata il 18 aprile 2024, la Seconda Sezione civile ha ritenuto illegittimo, nel caso esaminato, l’accertamento eseguito con un apparecchio approvato ma non debitamente omologato. La Corte ha distinto i due procedimenti sulla base degli articoli 142 del Codice e 192 del Regolamento.
La pronuncia ha segnato il passaggio decisivo del dibattito: una differenza fino a quel momento trattata soprattutto in sede tecnica e amministrativa è diventata centrale nella validità della fonte di prova utilizzata per la sanzione.
Giurisprudenza di merito · giugno 2024
Il Tribunale di Bari considera sufficiente l’approvazione
La sentenza n. 2774/2024 del Tribunale di Bari, emessa il 12 giugno, ha adottato una lettura diversa, ritenendo validi ed efficaci i decreti di approvazione ai fini dell’accertamento delle infrazioni.
Le pronunce della Cassazione non sono norme generali né operano come precedenti formalmente vincolanti secondo il modello di common law, salvo il vincolo nel giudizio di rinvio. Hanno però una forte funzione nomofilattica e orientano i giudici di merito; le decisioni difformi mostrano quanto il quadro fosse ancora instabile.
Giurisprudenza · luglio 2024
Cassazione n. 20913/2024 conferma la distinzione
Con l’ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024, la Seconda Sezione civile ha richiamato integralmente il precedente n. 10505/2024 e ribadito che approvazione e omologazione sono procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi e che la preventiva approvazione non è giuridicamente equipollente all’omologazione richiesta dall’articolo 142, comma 6.
Norma · novembre 2024
La riforma del Codice della Strada non equipara i procedimenti
Nel disegno di legge A.C. 1435, presentato il 28 settembre 2023, era comparsa una modifica dell’articolo 142, comma 6, che avrebbe consentito, nelle more dell’omologazione, anche l’uso di apparecchiature approvate. Durante l’esame parlamentare il passaggio è stato modificato e la legge 25 novembre 2024, n. 177 non ha introdotto un’equiparazione stabile.
Il testo vigente dell’articolo 142, comma 6, ha quindi continuato a richiamare le apparecchiature debitamente omologate. La riforma ha invece consolidato nell’articolo 45 l’obbligo delle verifiche periodiche per i dispositivi con funzione metrologica.
2025 · Il massimo contrasto giurisprudenziale e amministrativo
Nel 2025 il confronto si è sviluppato su più piani contemporaneamente: difese coordinate dal Ministero dell’Interno, nuovi interventi della Cassazione civile e penale, uno schema di decreto notificato e poi ritirato, la ricognizione nazionale, l’avvio della piattaforma MIT e nuove decisioni di merito non uniformi.
Atto amministrativo · gennaio 2025
Ministero dell’Interno e Avvocatura dello Stato sostengono l’omogeneità
Con la circolare prot. n. 0000995 del 23 gennaio 2025, il Ministero dell’Interno ha trasmesso alle Prefetture il parere dell’Avvocatura dello Stato del 18 dicembre 2024. La linea difensiva sosteneva che approvazione e omologazione fossero procedure sostanzialmente identiche, differenziate dalla presenza o meno di specifiche tecniche già codificate nel Regolamento.
Le Prefetture venivano invitate a utilizzare una memoria difensiva coordinata nei giudizi. Il documento richiamava inoltre il tavolo tecnico avviato presso il MIT con Ministero dell’Interno, ANCI e altri soggetti per definire la futura disciplina di omologazione, taratura e verifiche.
La circolare e il parere spiegavano la posizione amministrativa, ma non modificavano gli articoli 45 e 142 né potevano chiudere il contrasto interpretativo con la Cassazione.
Giurisprudenza · febbraio 2025
Cassazione n. 2857/2025: una decisione da non leggere come inversione generale
L’ordinanza n. 2857 del 5 febbraio 2025 riguardava un apparecchio approvato e regolarmente tarato. Alcuni commenti l’hanno letta come un possibile allentamento dell’indirizzo del 2024; la decisione, tuttavia, non ha affermato una equipollenza generalizzata tra approvazione e omologazione.
Le pronunce successive hanno precisato meglio il quadro: l’ordinanza n. 12924/2025 e la sentenza n. 26521/2025 hanno ribadito la non equipollenza; l’ordinanza n. 13997/2025 ha invece affrontato il diverso tema del valore probatorio dell’attestazione contenuta nel verbale.
Atto parlamentare · febbraio 2025
Il Governo annuncia un nuovo schema e un regime transitorio
Nella risposta all’interrogazione 5-03521, il Governo ha comunicato la conclusione del lavoro del tavolo tecnico insediato il 25 novembre 2024 con MIT, Ministero dell’Interno, MIMIT, ANCI e altri soggetti.
Lo schema avrebbe definito requisiti univoci per affidabilità e precisione, in continuità con il D.M. n. 282/2017, prevedendo un regime transitorio per i dispositivi già approvati e controlli di conformità tramite organismi autorizzati e accreditati. Era inoltre prevista la notifica alla Commissione europea mediante il sistema TRIS.
Progetto di regola tecnica · marzo 2025
Lo schema notificato a Bruxelles e poi ritirato
Il 21 marzo 2025 lo schema è stato notificato alla Commissione europea come progetto di regola tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, con numero 2025/0159/IT e termine di standstill al 24 giugno 2025. Il testo era composto da sette articoli e due allegati tecnici.
- procedimento di omologazione del prototipo presso il MIT;
- requisiti minimi e prove su precisione, installazione, hardware e software;
- taratura e verifiche iniziali e periodiche presso laboratori accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- controlli di conformità sulla produzione;
- regime transitorio per gli apparecchi già in servizio;
- abrogazione programmata del D.M. n. 282/2017, con disposizioni residue.
L’Allegato B avrebbe individuato dispositivi approvati ai sensi del D.M. n. 282/2017 da considerare omologati; per gli altri apparati erano previsti percorsi di adeguamento o disattivazione. Poco dopo, il MIT ha sospeso l’iter per ulteriori approfondimenti. La scheda TRIS è stata aggiornata come ritirata e un successivo atto parlamentare, l’Atto Senato n. 754 della XIX legislatura, ha preso atto dell’archiviazione della notifica. Lo schema non è mai entrato in vigore.
Perché il regime transitorio dello schema 2025 era particolarmente delicato
I dispositivi inclusi nell’Allegato B sarebbero stati considerati omologati d’ufficio. Gli altri avrebbero dovuto essere disattivati, salvo la possibilità per i titolari delle approvazioni di dimostrarne la conformità entro termini prefissati. Per gli apparati approvati prima del 13 agosto 2017 si prospettava un percorso più complesso, con nuova documentazione e prove in tempi stringenti.
Giurisprudenza penale · marzo 2025
Cassazione penale n. 10365/2025: sequestro e qualificazione dei dispositivi
La sentenza n. 10365 del 14 marzo 2025 ha riguardato il sequestro preventivo di postazioni fisse fornite a enti locali e descritte nei contratti come omologate. Dalla documentazione acquisita risultava, secondo l’impostazione cautelare esaminata, che i decreti richiamati coprissero soltanto l’approvazione o parti del sistema e non una omologazione dell’intero dispositivo.
La Corte ha ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione e ha sottolineato che l’incertezza interpretativa non esonera automaticamente gli operatori economici da responsabilità. La pronuncia non decide direttamente sulla validità delle singole multe, ma segnala che la qualificazione contrattuale e tecnica degli apparecchi può avere conseguenze anche sul piano penale e delle forniture pubbliche.
Giurisprudenza civile · maggio 2025
Cassazione n. 12924/2025: le circolari non superano le fonti primarie
Con l’ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Seconda Sezione civile è tornata su tredici verbali relativi a un dispositivo fisso approvato e tarato ma non omologato. Richiamando le ordinanze nn. 10505 e 20913 del 2024, la Corte ha ritenuto la mancanza di omologazione un vizio preliminare rispetto alla taratura.
La Cassazione ha inoltre escluso che circolari ministeriali e pareri amministrativi potessero fondare un’equipollenza non sostenuta dalle fonti normative primarie. Ha accolto il ricorso e annullato i verbali, compensando le spese per le oscillazioni interpretative precedenti.
Ricognizione istituzionale · maggio 2025
Il MIT chiede una mappatura nazionale
Con una lettera al presidente dell’ANCI, il MIT ha richiesto una ricognizione dettagliata dei dispositivi installati. ANCI ha segnalato che il 59,4% dei dispositivi fissi e il 67,2% di quelli mobili del campione considerato risultavano approvati prima del 2017.
La ricognizione degli apparecchi era utile, ma non sostituiva il quadro dei decreti prefettizi. Questi individuano i tratti nei quali ricorrono le condizioni per il controllo senza contestazione immediata; non attestano, da soli, omologazione, censimento, taratura, conformità, corretto posizionamento e modalità d’impiego del singolo esemplare.
Giurisprudenza civile · maggio 2025
Cassazione n. 13997/2025: attestazione nel verbale e querela di falso
L’ordinanza n. 13997, pubblicata il 26 maggio 2025, ha affrontato soprattutto il valore probatorio del verbale. Quando il verbale attesta che il dispositivo era omologato, la dichiarazione del pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso; se l’attestazione manca, la questione può essere proposta nel giudizio ordinario secondo le regole applicabili.
La pronuncia non afferma che ogni attestazione sia vera né risolve in generale il rapporto tra approvazione e omologazione: riguarda il modo in cui il contenuto del verbale può essere contestato.
Norma e piattaforma · agosto–settembre 2025
Il censimento diventa un adempimento nazionale
La legge di conversione del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di Polizia stradale di comunicare al MIT i dati delle apparecchiature utilizzate. Il decreto dirigenziale MIT n. 305 del 18 agosto 2025 ha disciplinato modalità e dati, comprendendo marca, modello, versione, matricola ed estremi del provvedimento.
La piattaforma è stata resa operativa alla fine di settembre 2025. Il termine iniziale di sessanta giorni conduceva al 28 novembre 2025; da quel momento la registrazione diveniva condizione di legittimo utilizzo per i nuovi accertamenti. La comunicazione resta necessaria, ma non sostituisce omologazione, conformità dell’esemplare, taratura, verifiche di funzionalità, regolarità della postazione e atti amministrativi.
Le ricognizioni precedenti alla piattaforma ufficiale
Nel corso del 2025 si sono succedute più mappature: la nota MIT del 27 marzo indirizzata a Viminale e ANCI, le indicazioni del Ministero dell’Interno e un’indagine ANCI su un campione di circa 1.000 Comuni. La piattaforma disciplinata dai decreti dirigenziali MIT ha rappresentato il passaggio da ricognizioni informative a un adempimento cogente e riferito ai singoli dispositivi.
Giurisprudenza di merito · settembre 2025
Il Tribunale di Bologna valorizza approvazione e prova del malfunzionamento
Il 3 settembre 2025 il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello di un automobilista, ritenendo valida la sanzione rilevata da un apparecchio approvato ma non omologato. La decisione, relativa a un accertamento di 67 km/h su limite di 50 km/h, ha valorizzato la lettura combinata degli articoli 142 e 201 del Codice e l’assenza, nel caso concreto, di una specifica prova del malfunzionamento.
La pronuncia si è posta in contrasto con l’indirizzo della Seconda Sezione civile della Cassazione, confermando la persistenza di decisioni di merito non uniformi.
Dato e studio · ottobre–novembre 2025
Censimento ufficiale e studio sull’efficacia dei controlli
Con l’avvio della piattaforma, il censimento MIT ha sostituito le precedenti ricognizioni volontarie o campionarie con un adempimento ufficiale. Nel novembre 2025 l’elenco nazionale restituiva una fotografia di circa 4.000 dispositivi, fra fissi, mobili e sistemi in movimento.
Il dato smentiva le stime private di 11–13 mila apparecchi e la ricorrente affermazione secondo cui in Italia sarebbe concentrato circa il 10% degli autovelox mondiali, ma non conteneva informazioni sufficienti sul rischio, sulla motivazione delle installazioni o sulla qualità delle postazioni. Per interpretare il numero degli apparecchi occorrono anche incidentalità, velocità, traffico, caratteristiche delle strade e risultati ottenuti.
Nello stesso periodo, una revisione sistematica del gruppo MOVING dell’Università di Firenze ha rilevato riduzioni statisticamente significative degli incidenti con feriti, feriti gravi e vittime nelle tratte controllate; per i sinistri mortali, la riduzione stimata negli studi inclusi è compresa tra il 15% e il 26%.
Fotografia storica, non dato attuale. I circa 4.000 dispositivi si riferiscono alla fase iniziale del censimento nel novembre 2025, precedente all’entrata in vigore del decreto del 2026 e alla successiva riclassificazione comunicata dal MIT. I dati operativi più recenti sono riportati nella guida dedicata.
Atto amministrativo · novembre 2025
La nota MIT in risposta alla diffida Ci.ti.esse
Con la nota prot. 0025058 del 21 novembre 2025, indirizzata allo Studio Legale Didona & Partners in risposta alla diffida della società Ci.ti.esse Srl, il MIT ha ribadito la propria lettura: approvazione e omologazione sarebbero procedure tecnico-amministrative omogenee, distinte soprattutto sul piano formale e dipendenti dalla presenza di caratteristiche tecniche già codificate.
La nota contestava inoltre la coerenza della ricostruzione seguita da parte della Cassazione. Anche questo documento, tuttavia, restava un atto amministrativo e difensivo: non modificava il Codice della Strada e non introduceva la disciplina tecnica ancora mancante.
2026 · La disciplina tecnica dell’omologazione
Il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entrato in vigore il 12 luglio 2026, introduce una disciplina organica delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Omologazione
Requisiti, prove e documentazione
Il decreto definisce il procedimento presso il MIT, i requisiti tecnici, le prove sul prototipo e gli elementi identificativi di hardware, software e configurazione.
Affidabilità nel tempo
Taratura e funzionalità
Sono previste taratura iniziale, taratura periodica almeno annuale e verifiche di funzionalità. In caso di esito negativo, l’apparecchio non può essere impiegato fino al ripristino.
Conformità degli esemplari
Dal prototipo al singolo dispositivo
Il sistema comprende controlli sulla produzione e richiede coerenza fra decreto, modello, versione, configurazione, componenti metrologicamente rilevanti e singolo esemplare.
Il decreto non si limita a dichiarare equivalenti approvazione e omologazione. Introduce un nuovo quadro tecnico di requisiti, prove, documentazione, controlli di conformità, taratura e verifiche di funzionalità. È questo insieme a consentire di superare, per il futuro, il precedente vuoto regolatorio.
Il regime transitorio
L’articolo 6 disciplina i dispositivi già approvati. I prototipi corrispondenti ai decreti elencati nell’Allegato B si intendono omologati per gli effetti del nuovo decreto. La verifica non può però fermarsi al nome commerciale: occorre accertare l’esatta corrispondenza fra decreto, modello, versione, configurazione e apparecchio utilizzato.
Per i prototipi approvati prima del D.M. n. 282/2017 e non compresi nell’Allegato B, il titolare dell’approvazione può presentare domanda di omologazione. Le istanze di approvazione ancora pendenti vengono ricondotte al nuovo procedimento; non possono più essere presentate nuove richieste di semplice approvazione per i dispositivi disciplinati dal decreto. Il D.M. n. 282/2017 è abrogato, ad eccezione del Capo 7 dell’Allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche; la validità di queste ultime cessa decorso un anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Che cosa il decreto ha risolto
- ha definito caratteristiche e requisiti tecnici per l’omologazione;
- ha stabilito procedure di prova e documentazione identificativa;
- ha coordinato taratura iniziale, taratura periodica e verifiche di funzionalità;
- ha regolato il controllo di conformità degli esemplari al prototipo;
- ha predisposto un regime transitorio per una parte dei dispositivi già approvati;
- ha superato il ricorso sistematico alla semplice approvazione nelle more di norme tecniche mancanti.
Che cosa resta distinto
- la conformità tecnica del dispositivo non sostituisce la verifica della postazione e degli atti;
- l’inserimento nella piattaforma MIT non sostituisce omologazione, taratura e funzionalità;
- il decreto prefettizio sul tratto non certifica da solo il singolo apparecchio;
- il decreto del 2026 non determina automaticamente l’esito dei ricorsi relativi ad accertamenti precedenti al 12 luglio 2026;
- ogni controversia pregressa continua a dipendere da fatti, documenti, verbale, dispositivo e regole processuali del caso concreto.
Controllo della velocità e sicurezza stradale
Il lungo confronto sulla conformità dei dispositivi non deve far perdere di vista la funzione del controllo della velocità. Gli autovelox non dovrebbero essere considerati strumenti isolati o finalizzati esclusivamente alla produzione di sanzioni: se collocati e gestiti correttamente, possono svolgere una funzione preventiva e deterrente e contribuire alla riduzione degli incidenti e della loro gravità.
Postazioni motivate
La localizzazione deve derivare da caratteristiche della strada, incidentalità, velocità operative, traffico, utenti vulnerabili e condizioni di contestazione.
Misure coordinate
Il controllo deve essere integrato con limiti coerenti, infrastruttura, segnaletica, moderazione del traffico, vigilanza e comunicazione.
Risultati verificabili
Occorre monitorare velocità, incidenti e comportamenti nel tempo, evitando di valutare l’efficacia soltanto attraverso numero dei verbali o entrate.
La questione centrale non è quanti autovelox esistano, ma dove siano collocati, perché vengano utilizzati e come ne sia garantita la conformità. Regole chiare, verifiche documentate, trasparenza e analisi dei risultati tutelano gli utenti e consentono agli enti di usare il controllo della velocità come misura credibile di sicurezza stradale.
Dalla ricostruzione storica alla gestione attuale
Il D.M. MIT 8 giugno 2026 chiude una parte importante dell’incertezza tecnica, ma non sostituisce le verifiche sul singolo apparecchio, sulla postazione, sulle tarature, sul censimento e sugli atti. La gestione corrente richiede un controllo coordinato di elementi tecnici, amministrativi e stradali.
Riferimenti essenziali
- Codice della Strada, articolo 45.
- Regolamento di esecuzione, articolo 192.
- Regolamento di esecuzione, articolo 345.
- Corte costituzionale, sentenza n. 113/2015.
- MIT, D.M. 13 giugno 2017, n. 282.
- MIT–Ministero dell’Interno, D.M. 11 aprile 2024.
- Legge 25 novembre 2024, n. 177.
- MIT, decreto dirigenziale n. 305 del 18 agosto 2025.
- MIT, elenco nazionale dei dispositivi per il rilevamento della velocità.
- MIT, D.M. 8 giugno 2026, pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2026.
Nota di lettura: il quadro comprende fonti di rango e funzione differenti. Per questioni contenziose o riferite a singoli verbali occorre verificare il testo integrale degli atti, la documentazione dell’apparecchio e della postazione e le regole processuali applicabili.
Versione / ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026.


