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Come fare una valutazione del “rischio stradale” sul lavoro.

Ogni Datore di Lavoro deve assicurarsi, per legge, che ogni situazione di rischio per i propri lavoratori sia sempre individuata, valutata e trattata di conseguenza. Poiché la prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali, i datori di lavoro e gli RSPP devono rivolgere particolare attenzione agli spostamenti su strada dei propri dipendenti più esposti. Ecco come fare.


Premessa

Ogni Datore di Lavoro deve garantire che la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, in ciascun luogo di lavoro, siano garantite per tutte le attività e mansioni da essi svolte. E deve provvedere, a tale scopo, alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, come previsto dall’art. 28 del D.lgs. 81/08. Questo vale anche per le attività svolte su strada, ad esempio con uso delle auto aziendali o dei mezzi di lavoro.

Non mi soffermo in questa pagina sul quando e perchè fare una valutazione del rischio stradale, né su esempi di specifiche misure di riduzione del rischio stradale (li trovate in altre pagine). Qui parlo soprattutto del come impostare una valutazione di questo tipo.

Quello che un datore di lavoro può fare (cosa, peraltro, non banale e per nulla scontata), è dotare i propri lavoratori di formazione, addestramento e veicoli adeguati; ma quando ogni suo lavoratore è su strada, si trova in una sorta di “luogo di lavoro comune”, nel quale interferisce reciprocamente con altri lavoratori, che si trovano in situazioni analoghe per conto di altre aziende. Gli esperti in sicurezza analizzerebbero questa situazione parlando di “rischi da interferenza”, con la complicazione che in questo caso non ci si trova neanche in un luogo ben definito e delimitato (come un cantiere, ad esempio), ma su strada pubblica, con la presenza di una moltitudine di altre persone (peraltro non dotate, in genere, di formazione ed addestramento paragonabile ai trasportatori di professione).

Abbiamo quindi persone diverse che, su mezzi diversi e per motivi diversi, viaggiano sulla stessa rete stradale. Occorre dunque una gestione di questa situazione che possa ridurre adeguatamente i rischi.

I riferimenti normativi e le linee guida

Alcuni degli elementi legati al rischio stradale sono regolati da specifiche norme di legge, come ad esempio:

  • il divieto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti (Codice della Strada, artt. 186 e 187);
  • il rispetto dei limiti di velocità (Codice della Strada, artt. 141 e 142);
  • il divieto di uso del cellulare alla guida (a meno di usare dispositivi in viva voce – Codice della Strada, art. 173);
  • il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l’uso del cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006 come modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054 e dal Regolamento (UE) n. 165/2014);
  • l’obbligo di effettuazione periodica delle revisioni (Codice della Strada, art. 80);
  • le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (Decreto del 22/01/19, che ha abrogato il precedente Decreto del 04/03/13).

Per quanto riguarda i fattori di rischio non regolati da norme di legge occorre invece effettuare una specifica valutazione a cura del datore di lavoro e con il supporto del proprio RSPP, con riferimento alle singole mansioni individuate nell’organizzazione aziendale, e adottare conseguentemente opportune misure di prevenzione.

Esistono varie linee guida sulla materia, redatte da organismi nazionali o internazionali. Tra le più rilevanti segnalo in particolare:

  • La documentazione del progetto “PRAISE – Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees” (European Transport Safety Council, UE, 2010-2019)
  • La guida “Comprehensive Guide to Road Safety” (Network of Employers for Traffic Safety, USA, 2014)
  • La guida “Driving for work – Managing work-related road safety” (Health and Safety Executive, UK, 2014)
  • La guida “Le attività esterne – valutazione dei rischi per attività svolte presso terzi” (INAIL, 2014).

Le caratteristiche del rischio stradale

Per effettuare una valutazione del rischio stradale occorre partire dal “sistema guida, che sappiamo essere composto da una terna di componenti in equilibrio dinamico (uomo-veicolo-infrastruttura), influenzata istante per istante dalle condizioni esterne (componente ambiente) e, in generale, dalle scelte di tipo “organizzativo” fatte per la pianificazione dello spostamento. Per ridurre il rischio stradale occorre quindi intervenire su ognuna delle componenti in questione (a parte quella relativa all’ambiente esterno, che per definizione costituisce una “condizione al contorno”), studiandone le caratteristiche ed intervenendo dove necessario per ridurre o eliminare i singoli rischi.

Per chi si occupa di sicurezza sul lavoro è familiare adottare un ragionamento basato sulla stima del rischio visto come combinazione di probabilità e gravità dell’evento infortunistico. Il rischio “intrinseco”, cioè quello che si avrebbe in assenza di misure di riduzione del rischio stesso, è tanto maggiore quanto più sono alte probabilità e gravità. Vi illustro di seguito un approccio che propongo spesso nei corsi di formazione e che ho adottato in diverse occasioni per redigere dei documenti di valutazione specifica del rischio stradale.

Con riferimento alla gravità, sappiamo bene che le conseguenze degli incidenti possono essere anche mortali. Le misure di protezione previste a bordo dei veicoli (cinture di sicurezza, airbag, ecc.), pur riducendo notevolmente i danni in caso di incidente, non costituiscono in nessun caso garanzia assoluta di incolumità. Il valore della gravità potenziale (o del “danno”) associato agli infortuni stradali, dunque, resta inevitabilmente alto, anche in presenza delle varie misure di protezione – oltretutto spesso obbligatorie – collocate a bordo dei veicoli.

In termini di probabilità, e considerando l’ambito lavorativo, è utile occorre tener conto delle varie mansioni dei lavoratori, analizzando il rischio per ognuna di esse e ragionando sulle singole circostanze che possono influenzarlo.

In prima battuta, per una data mansione, suggerisco di considerare il rischio stradale non trascurabile se ricorrono situazioni analoghe a queste:

  • La mansione prevede che il lavoratore passi alla guida una parte preponderante del suo tempo di lavoro. In questo caso, infatti, aumenta il “rischio passivo”, cioè quello a cui è esposto ciascuno per il solo fatto di trovarsi su strada, anche in assenza di ulteriori “fattori peggiorativi”.
  • La mansione prevede che il lavoratore usi frequentemente veicoli diversi tra di loro (e diversi da quello abitualmente utilizzato). In questo caso, infatti, la mancata uniformità dei comandi e dei dispositivi nei veicoli può causare rischio a causa della non conoscenza degli stessi da parte dell’utente che li usa per la prima volta (e, paradossalmente, si tratta peraltro di un tema la cui importanza è destinata ad aumentare di pari passo con la diffusione dei dispositivi di assistenza alla guida).
  • La mansione prevede l’effettuazione di altri compiti oltre alla guida (es. ispezioni visive, comunicazioni telefoniche, ecc.). In questo caso l’aumento del rischio è legato alla distrazione derivante dall’effettuazione di compiti ulteriori oltre alla sola guida. Vale anche per la telefonata in vivavoce, che comunque è conforme al Codice della Strada.
  • La mansione non consente di avere flessibilità nella pianificazione degli spostamenti (es. per definire adeguatamente tempi di percorrenza, percorsi, rinvii per condizioni avverse, ecc.). In questo caso il rischio può insorgere a causa della fretta, dello scarso riposo o di avverse condizioni ambientali (meteo o traffico).
  • ecc…

Un caso particolare è poi dato da mansioni che prevedano il lavoro a piedi su strade aperte al traffico (es. per attività di ispezione, raccolta rifiuti, ecc.), circostanza molto pericolosa e per la quale si deve peraltro ottemperare a normative specifiche ed erogare ai lavoratori formazione adeguata e normata.

Con riferimento ai lavoratori maggiormente esposti, potrebbe essere opportuno inoltre effettuare una valutazione individuale del rischio stradale, che tenga conto, oltre alle situazioni già descritte a livello di mansione, anche di caratteristiche fisiche e comportamentali peculiari di ogni lavoratore (es. anni di età e di guida, storia recente e passata relativa ad infrazioni al Codice della Strada, quadro clinico, ecc.).

Cosa devono verificare il Datore di lavoro e l’RSPP

Come detto, gli infortuni sul lavoro “alla guida”, o comunque su strada, possono avere diverse cause, che vanno intercettate adeguatamente. Dal punto di vista del Datore di lavoro e del suo RSPP, varie lacune possono annidarsi nel sistema organizzativo aziendale.

Riassumo di seguito le principali, con riferimento alle aree tematiche “guidatore”, “veicolo” e “spostamento” (componenti su cui, come detto, l’azienda può intervenire), che vanno analizzate nel dettaglio per ogni gruppo omogeneo di lavoratori, attraverso una specifica checklist per la valutazione del rischio stradale. Ogni responsabile aziendale della sicurezza può consultarla e verificare, punto per punto, se la propria azienda sta tenendo debitamente in conto ogni aspetto importante ai fini della riduzione del rischio.

In base alle valutazioni effettuate secondo l’approccio descritto, l’RSPP può proporre al datore di lavoro le azioni da implementare, con misure differenziate per i diversi gruppi omogenei a seconda dell’esposizione al rischio (aggiungo, per gli esperti in standard ISO, che è utile considerare queste misure come fattori intermedi di sicurezza ISO 39001). Il tutto, ovviamente, dando per scontata l’ottemperanza a tutte le norme di legge vigenti nel settore.

Vi rimando, per eventuali approfondimenti, ad alcune pagine specifiche:

Conclusioni

Ricordo che i rischi per la salute e la sicurezza di chi lavora su strada non sono solo derivanti dagli incidenti a bordo dei veicoli. Numerose attività lavorative comportano l’esposizione a rischi particolari: dal rischio aggressione per i conducenti dei mezzi pubblici al rischio legato al trasporto delle merci pericolose; dal rischio di investimento per chi lavora (a piedi) nei servizi di igiene urbana al rischio di chi è impiegato nei cantieri stradali, e così via. Tuttavia, in questa trattazione ho scelto di approfondire solo l’aspetto legato alla guida ed alla circolazione dei veicoli, spesso trascurato nelle valutazioni dei rischi di numerose aziende con persone che si muovono su strada per lavoro.

Sottolineo inoltre che la valutazione del rischio stradale (e la conseguente stesura di un piano di miglioramento) costituisce solo un primo ma indispensabile passo, e che le aziende di dimensione medio-grande impegnate quotidianamente su strada tendono ad irrobustire la gestione di questo aspetto implementando specifiche procedure all’interno dei propri sistemi di gestione. Per le aziende che intendono seguire tale approccio, suggerisco di riferirsi ai requisiti dettati dallo standard ISO 39001 (principale punto di riferimento sul tema), per arrivare eventualmente anche a conseguire una certificazione del proprio sistema rispetto a tale standard.

In ogni caso, al di là dell’impegno aziendale di tipo prettamente organizzativo, è fondamentale sensibilizzare i dipendenti su strada in merito all’importanza dei loro comportamenti alla guida. Le statistiche evidenziano infatti che oltre il 90% degli incidenti vede il comportamento umano come causa o concausa dello stesso incidente, in particolare con riferimento a situazioni quali fretta, distrazione, condizioni fisiche non adeguate, ecc. 

La presa di coscienza ed il senso di responsabilità da parte di ogni singolo lavoratore, sulla strada come in qualsiasi altra situazione, risultano sempre decisivi per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di tutti.